This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62013TN0501
Case T-501/13: Action brought on 18 September 2013 — May v OHIM — Constantin Film Produktion (WINNETOU)
Causa T-501/13: Ricorso proposto il 18 settembre 2013 — May/UAMI — Constantin Film Produktion (WINNETOU)
Causa T-501/13: Ricorso proposto il 18 settembre 2013 — May/UAMI — Constantin Film Produktion (WINNETOU)
GU C 336 del 16.11.2013, p. 28–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 336 del 16.11.2013, p. 27–27
(HR)
16.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 336/28 |
Ricorso proposto il 18 settembre 2013 — May/UAMI — Constantin Film Produktion (WINNETOU)
(Causa T-501/13)
2013/C 336/59
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Karl May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH (Bamberg, Germania) (rappresentante: M. Pejman, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Constantin Film Produktion GmbH (Monaco, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della prima commissione di ricorso del 9 luglio 2013, procedimento R 125/2012-1; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «WINNETOU» per prodotti e servizi delle classi 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 41, 42 e 43 (marchio comunitario n. 2 735 017).
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la Constantin Film Produktion GmbH.
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento n. 207/2009.
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento e dichiarazione di nullità parziale del marchio comunitario.
Motivi dedotti: violazione del principio dell’autonomia e dell’indipendenza del marchio comunitario e del sistema comunitario dei marchi nonché violazione dell’articolo 76 e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 207/2009.