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Document 62013TN0483
Case T-483/13: Action brought on 10 September 2013 — Oikonomopoulos v Commission
Causa T-483/13: Ricorso proposto il 10 settembre 2013 — Oikonomopoulos/Commissione
Causa T-483/13: Ricorso proposto il 10 settembre 2013 — Oikonomopoulos/Commissione
GU C 344 del 23.11.2013, p. 59–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 344/59 |
Ricorso proposto il 10 settembre 2013 — Oikonomopoulos/Commissione
(Causa T-483/13)
2013/C 344/108
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Athanassios Oikonomopoulos (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e I. Zarzoura, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
concedere il risarcimento del danno; |
— |
dichiarare che una serie di azioni e misure dell’OLAF sono legalmente inesistenti e costituiscono prove inammissibili. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1) |
Primo motivo, vertente su un abuso di potere dell’OLAF, poiché non era abilitato a condurre un’indagine nel contesto di relazioni contrattuali tra la Commissione e un terzo ed ha agito ultra vires nell’indagine pertinente violando in tal modo varie disposizioni del rilevante quadro giuridico, quali il regolamento del Consiglio n. 2185/96 (1) e il regolamento n. 1073/1999 (2). |
2) |
Secondo motivo, vertente su una violazione del regolamento n. 45/2001 (3) concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, violazione dell’articolo 8 del regolamento n. 1073/1999, violazione dell’obbligo di riservatezza, violazione del diritto alla vita privata, violazione del principio di buona amministrazione, in quanto l’OLAF e diverse DG della Commissione hanno agito illecitamente nel trattare i dati personali del ricorrente e hanno trasmesso tali dati personali all’interno della Commissione e a terzi. |
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di difesa, poiché il ricorrente disponeva di informazioni molto limitate quanto ai fatti che lo riguardavano nell’ambito dell’indagine pertinente e non ha avuto, di conseguenza, la possibilità di difendersi nei confronti degli eventuali addebiti. |
(1) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292, pag. 2)
(2) Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136, pag. 1)
(3) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8, pag. 1)