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Document 62013TN0483

Causa T-483/13: Ricorso proposto il 10 settembre 2013 — Oikonomopoulos/Commissione

GU C 344 del 23.11.2013, p. 59–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 344/59


Ricorso proposto il 10 settembre 2013 — Oikonomopoulos/Commissione

(Causa T-483/13)

2013/C 344/108

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Athanassios Oikonomopoulos (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e I. Zarzoura, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

concedere il risarcimento del danno;

dichiarare che una serie di azioni e misure dell’OLAF sono legalmente inesistenti e costituiscono prove inammissibili.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente su un abuso di potere dell’OLAF, poiché non era abilitato a condurre un’indagine nel contesto di relazioni contrattuali tra la Commissione e un terzo ed ha agito ultra vires nell’indagine pertinente violando in tal modo varie disposizioni del rilevante quadro giuridico, quali il regolamento del Consiglio n. 2185/96 (1) e il regolamento n. 1073/1999 (2).

2)

Secondo motivo, vertente su una violazione del regolamento n. 45/2001 (3) concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, violazione dell’articolo 8 del regolamento n. 1073/1999, violazione dell’obbligo di riservatezza, violazione del diritto alla vita privata, violazione del principio di buona amministrazione, in quanto l’OLAF e diverse DG della Commissione hanno agito illecitamente nel trattare i dati personali del ricorrente e hanno trasmesso tali dati personali all’interno della Commissione e a terzi.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di difesa, poiché il ricorrente disponeva di informazioni molto limitate quanto ai fatti che lo riguardavano nell’ambito dell’indagine pertinente e non ha avuto, di conseguenza, la possibilità di difendersi nei confronti degli eventuali addebiti.


(1)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292, pag. 2)

(2)  Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136, pag. 1)

(3)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8, pag. 1)


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