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Document 62013TN0414
Case T-414/13: Action brought on 8 August 2013 — Tsujimoto v OHIM — Kenzo (KENZO ESTATE)
Causa T-414/13: Ricorso proposto l’ 8 agosto 2013 — Tsujimoto/UAMI — Kenzo (KENZO ESTATE)
Causa T-414/13: Ricorso proposto l’ 8 agosto 2013 — Tsujimoto/UAMI — Kenzo (KENZO ESTATE)
GU C 304 del 19.10.2013, p. 20–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 304/20 |
Ricorso proposto l’8 agosto 2013 — Tsujimoto/UAMI — Kenzo (KENZO ESTATE)
(Causa T-414/13)
2013/C 304/34
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Giappone) (rappresentante: avv. A. Wenninger-Lenz)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kenzo (Parigi, Francia)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 22 maggio 2013 emessa nel procedimento R 333/2012-2; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo KENZO ESTATE per prodotti della classe 33 — Registrazione internazionale n. 953373
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo comunitario registrato n. 720 706 KENZO per prodotti delle classi 3, 18 e 25
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso ed annullamento della decisione impugnata
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (1).
(1) GU L 78, pag. 1.