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Document 62013TN0332

    Causa T-332/13: Ricorso proposto il 4 giugno 2013 — Christodoulou e Stavrinou/Commissione e Banca centrale europea

    GU C 252 del 31.8.2013, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 252 del 31.8.2013, p. 23–23 (HR)

    31.8.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 252/35


    Ricorso proposto il 4 giugno 2013 — Christodoulou e Stavrinou/Commissione e Banca centrale europea

    (Causa T-332/13)

    2013/C 252/59

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrenti: Chrysanthi Christodoulou (Pafos, Cipro) e Maria Stavrinou (Larnaca, Cipro) (rappresentanti: E. Efstathiou, K. Efstathiou e K. Liasidou, avvocati)

    Convenute: Banca centrale europea e Commissione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    dichiarare il loro ricorso ricevibile e fondato;

    annullare la decisione dell’Eurogruppo del 25 marzo 2013, diventata definitiva con la decisione del governatore della Banca centrale di Cipro, in qualità di esponente e/o rappresentante del Sistema europeo delle banche centrali della Banca centrale europea, del 29 marzo 2013, KDP [kanonistiki diokitiki praxi; atto regolamentare] 104/2013, con cui è stata decisa la «vendita di determinati prodotti» della Cyprus Popular Bank Public Co Ltd e la quale costituisce in sostanza una decisione comune della Banca centrale europea e della Commissione europea;

    in subordine, dichiarare che la decisione dell’Eurogruppo, menzionata supra, costituisce in sostanza una decisione della Banca centrale europea e/o una decisione adottata congiuntamente con la Commissione europea qualsivoglia sia la sua forma.

    condannare la Banca centrale europea e/o la Commissione europea alle spese del presente procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

    1)

    Primo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata è nulla in quanto oltrepassa i poteri attribuiti dal Trattato dell’Unione europea alla Banca centrale europea nonché alla Commissione europea e quindi i due organi l’hanno adottata eccedendo i propri poteri.

    2)

    Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata viola il diritto di proprietà garantito dall’articolo 1 del Protocollo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e dall’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, come confermato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    3)

    Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata è manifestamente infondata e priva di base giuridica e contrasta con il principio di proporzionalità.

    4)

    Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata si pone altresì in contrasto con i principi giuridici generalmente accettati che discendono dal diritto dell’Unione europea e anche col principio secondo il quale nessuno può invocare una propria omissione per trarne profitto e/o regolarizzare un comportamento ingiusto e/o illegittimo.


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