This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62013TN0245
Case T-245/13: Action brought on 2 May 2013 — United Kingdom v Commission
Causa T-245/13: Ricorso proposto il 2 maggio 2013 — Regno Unito/Commissione
Causa T-245/13: Ricorso proposto il 2 maggio 2013 — Regno Unito/Commissione
GU C 189 del 29.6.2013, p. 27–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 189/27 |
Ricorso proposto il 2 maggio 2013 — Regno Unito/Commissione
(Causa T-245/13)
2013/C 189/56
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: D. Wyatt, QC, V. Wakefield, barrister, e C. Murrell, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione di esecuzione della Commissione 2013/123/UE, del 26 febbraio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri, nella parte in cui riguarda una voce dell’allegato relativo alla correzione per estrapolazione del 5,19% delle spese effettuate in Irlanda del Nord nel corso dell’esercizio finanziario 2010, che ammontano a EUR 16 513 582,57 (v. GU L 67, pag. 31); e |
— |
condannare la Commissione alle spese del Regno Unito. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso errori di diritto e di fatto e non avrebbe tenuto conto delle considerazioni relative all’entità delle eventuali perdite per il Fondo dell’Unione europea nell’anno di dichiarazione 2009 risultanti da errori commessi nel 2005 in sede di fissazione del numero di ettari che danno diritto al beneficio del sussidio, che avrebbero inciso sull’attribuzione iniziale dei diritti, e (di conseguenza) non avrebbe tenuto conto del fatto che nella maggior parte dei casi di importi versati in eccesso agli agricoltori il rischio per tale fondo era limitato a circa il 22 % delle spese, vale a dire la quota della spesa comprensiva dell’«elemento superficie». |
2) |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso errori di diritto e di fatto, in quanto è a torto giunta alla conclusione che il Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (in prosieguo: il «DARD») non aveva applicato correttamente, ovvero non aveva applicato affatto, le disposizioni relative ai recuperi di importi versati in eccesso, alle sanzioni e all’inadempienza intenzionale e che la Commissione avrebbe, quindi, sovrastimato e/o non avrebbe tenuto conto delle considerazioni relative all’entità delle eventuali perdite per il Fondo dell’Unione europea. In particolare, la Commissione avrebbe:
|