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Document 62013TN0074

    Causa T-74/13: Ricorso proposto il 7 febbraio 2013 — Al-Tabbaa/Consiglio

    GU C 86 del 23.3.2013, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.3.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 86/28


    Ricorso proposto il 7 febbraio 2013 — Al-Tabbaa/Consiglio

    (Causa T-74/13)

    2013/C 86/47

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Mazen Al-Tabbaa (Beirut, Libano) (rappresentanti: M. Lester, barrister e G. Martin, solicitor)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782/PESC (GU L 330, pag. 21), nella parte in cui riguarda il ricorrente;

    annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1117/2012 del Consiglio, del 29 novembre 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 330, pag. 9), nella parte in cui riguarda il ricorrente; e

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

    1)

    Primo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha commesso un errore manifesto di fatto e di valutazione nel decidere di applicare tali misure restrittive al ricorrente e nel considerare che i criteri per la sua iscrizione fossero soddisfatti.

    2)

    Secondo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha omesso di fornire al ricorrente una motivazione sufficiente o adeguata per la sua iscrizione tra i destinatari delle misure controverse.

    3)

    Terzo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha violato i fondamentali diritti della difesa del ricorrente ed il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

    4)

    Quarto motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha violato, senza giustificazione né proporzione, i diritti fondamentali del ricorrente, in particolare il suo diritto di proprietà, d’iniziativa economica, alla tutela della sua reputazione e della sua vita privata e familiare.


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