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Document 62013TA0360
Case T-360/13: Judgment of the General Court of 25 September 2015 — VECCO and Others v Commission (REACH — Inclusion of chromium trioxide in the list of substances subject to authorisation — Uses or categories of uses exempted from the authorisation requirement — Concept of ‘existing specific Community legislation imposing minimum requirements relating to the protection of human health or the environment for the use of the substance’ — Manifest error of assessment — Proportionality — Rights of the defence — Principle of sound administration)
Causa T-360/13: Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2015 — VECCO e a./Commissione («REACH — Inclusione del triossido di cromo nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione — Usi o categorie di usi che possono essere esentati dall’obbligo di autorizzazione — Nozione di “vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente” — Manifesto errore di valutazione — Proporzionalità — Diritti della difesa — Principio di buona amministrazione»)
Causa T-360/13: Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2015 — VECCO e a./Commissione («REACH — Inclusione del triossido di cromo nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione — Usi o categorie di usi che possono essere esentati dall’obbligo di autorizzazione — Nozione di “vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente” — Manifesto errore di valutazione — Proporzionalità — Diritti della difesa — Principio di buona amministrazione»)
GU C 389 del 23.11.2015, p. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 389/32 |
Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2015 — VECCO e a./Commissione
(Causa T-360/13) (1)
((«REACH - Inclusione del triossido di cromo nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione - Usi o categorie di usi che possono essere esentati dall’obbligo di autorizzazione - Nozione di “vigente normativa comunitaria specifica che impone prescrizioni minime per l’uso della sostanza connesse alla protezione della salute umana o alla tutela dell’ambiente” - Manifesto errore di valutazione - Proporzionalità - Diritti della difesa - Principio di buona amministrazione»))
(2015/C 389/33)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) (Memmingen, Germania) unitamente alle 185 altre ricorrenti i cui nominativi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: C. Mereu, K. Van Maldegem, avvocati, e J. Beck, solicitor)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Talabér-Ritz e J. Tomkin, agenti)
Intervenienti a sostegno dei ricorrenti: Assogalvanica (Padova, Italia) e le altre 31 intervenienti i cui nominativi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: C. Mereu, K. Van Maldegem, avvocati, e J. Beck, solicitor)
Interveniente a sostegno della convenuta: Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: W. Broere, M. Heikkilä e T. Zbihlej, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale del regolamento (UE) n. 348/2013 della Commissione, del 17 aprile 2013, recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 108, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) e le ricorrenti i cui nominativi figurano nell’allegato I sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
L’Assogalvanica e le altre intervenienti, i cui nominativi figurano nell’allegato II, sopporteranno le proprie spese. |
4) |
L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopporterà le proprie spese. |