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Document 62013FA0106

Cause riunite F-106/13 e F-25/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell’8 ottobre 2015 — DD/FRA [Funzione pubblica — Personale della FRA — Agente temporaneo — Rapporto di evoluzione della carriera — Appello interno — Accuse di discriminazione — Accuse di ritorsione ai sensi della direttiva 2000/43 — Indagine amministrativa — Procedimento disciplinare — Sanzione disciplinare — Nota di biasimo — Articoli 2, 3 e 11 dell’allegato IX dello Statuto — Risoluzione del contratto a tempo indeterminato — Articolo 47, lettera c), i), del RAA — Diritto al contraddittorio — Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea]

GU C 381 del 16.11.2015, p. 62–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/62


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell’8 ottobre 2015 — DD/FRA

(Cause riunite F-106/13 e F-25/14) (1)

([Funzione pubblica - Personale della FRA - Agente temporaneo - Rapporto di evoluzione della carriera - Appello interno - Accuse di discriminazione - Accuse di ritorsione ai sensi della direttiva 2000/43 - Indagine amministrativa - Procedimento disciplinare - Sanzione disciplinare - Nota di biasimo - Articoli 2, 3 e 11 dell’allegato IX dello Statuto - Risoluzione del contratto a tempo indeterminato - Articolo 47, lettera c), i), del RAA - Diritto al contraddittorio - Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea])

(2015/C 381/87)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: DD (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (rappresentanti: M. Kjaerum, agente, e P. Jenkinson, avvocato)

Oggetto

Causa F-106/13: domanda di annullamento della decisione del direttore della FRA che ha inflitto al ricorrente una sanzione disciplinare sotto forma di nota di biasimo.

Causa F-25/14: domanda di annullamento della decisione con cui si è posto termine al contratto del ricorrente nonché della decisione di rigetto del suo reclamo e domanda di risarcimento dei danni materiali e morali subiti.

Dispositivo

1)

La decisione del 20 febbraio 2013 con la quale il direttore dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali ha inflitto una nota di biasimo a DD è annullata.

2)

La decisione del 13 giugno 2013 con la quale il direttore dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali ha risolto il contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato di DD è annullata.

3)

I ricorsi nelle cause riunite F-106/13 e F-25/14 sono respinti quanto al resto.

4)

L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali sopporta le proprie spese ed è condannata a farsi carico delle spese sostenute da DD.


(1)  GU C 45 del 15.2.2014, pag. 46 e GU C 184 del 16.6.2014, pag. 43.


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