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Document 62013FA0106
Joined Cases F-106/13 and F-25/14: Judgment of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of 8 October 2015 — DD v FRA (Civil service — FRA staff — Member of the temporary staff — Career development report — Internal appeal — Accusations of discrimination — Accusations of victimisation within the meaning of Directive 2000/43 — Administrative enquiry — Disciplinary proceedings — Disciplinary penalty — Reprimand — Articles 2, 3, and 11 of Annex IX to the Staff Regulations — Termination of a contract of indefinite duration — Article 47(c)(i) of the CEOS — Right to be heard — Article 41(2)(a) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union)
Cause riunite F-106/13 e F-25/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell’8 ottobre 2015 — DD/FRA [Funzione pubblica — Personale della FRA — Agente temporaneo — Rapporto di evoluzione della carriera — Appello interno — Accuse di discriminazione — Accuse di ritorsione ai sensi della direttiva 2000/43 — Indagine amministrativa — Procedimento disciplinare — Sanzione disciplinare — Nota di biasimo — Articoli 2, 3 e 11 dell’allegato IX dello Statuto — Risoluzione del contratto a tempo indeterminato — Articolo 47, lettera c), i), del RAA — Diritto al contraddittorio — Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea]
Cause riunite F-106/13 e F-25/14: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell’8 ottobre 2015 — DD/FRA [Funzione pubblica — Personale della FRA — Agente temporaneo — Rapporto di evoluzione della carriera — Appello interno — Accuse di discriminazione — Accuse di ritorsione ai sensi della direttiva 2000/43 — Indagine amministrativa — Procedimento disciplinare — Sanzione disciplinare — Nota di biasimo — Articoli 2, 3 e 11 dell’allegato IX dello Statuto — Risoluzione del contratto a tempo indeterminato — Articolo 47, lettera c), i), del RAA — Diritto al contraddittorio — Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea]
GU C 381 del 16.11.2015, p. 62–62
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 381/62 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell’8 ottobre 2015 — DD/FRA
(Cause riunite F-106/13 e F-25/14) (1)
([Funzione pubblica - Personale della FRA - Agente temporaneo - Rapporto di evoluzione della carriera - Appello interno - Accuse di discriminazione - Accuse di ritorsione ai sensi della direttiva 2000/43 - Indagine amministrativa - Procedimento disciplinare - Sanzione disciplinare - Nota di biasimo - Articoli 2, 3 e 11 dell’allegato IX dello Statuto - Risoluzione del contratto a tempo indeterminato - Articolo 47, lettera c), i), del RAA - Diritto al contraddittorio - Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea])
(2015/C 381/87)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: DD (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)
Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (rappresentanti: M. Kjaerum, agente, e P. Jenkinson, avvocato)
Oggetto
Causa F-106/13: domanda di annullamento della decisione del direttore della FRA che ha inflitto al ricorrente una sanzione disciplinare sotto forma di nota di biasimo.
Causa F-25/14: domanda di annullamento della decisione con cui si è posto termine al contratto del ricorrente nonché della decisione di rigetto del suo reclamo e domanda di risarcimento dei danni materiali e morali subiti.
Dispositivo
1) |
La decisione del 20 febbraio 2013 con la quale il direttore dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali ha inflitto una nota di biasimo a DD è annullata. |
2) |
La decisione del 13 giugno 2013 con la quale il direttore dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali ha risolto il contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato di DD è annullata. |
3) |
I ricorsi nelle cause riunite F-106/13 e F-25/14 sono respinti quanto al resto. |
4) |
L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali sopporta le proprie spese ed è condannata a farsi carico delle spese sostenute da DD. |
(1) GU C 45 del 15.2.2014, pag. 46 e GU C 184 del 16.6.2014, pag. 43.