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Document 62013CN0521

    Causa C-521/13 P: Impugnazione proposta il 1 °ottobre 2013 dalla Think Schuhwerk GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’ 11 luglio 2013 , causa T-208/12, Think Schuhwerk GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    GU C 344 del 23.11.2013, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.11.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 344/52


    Impugnazione proposta il 1o ottobre 2013 dalla Think Schuhwerk GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’11 luglio 2013, causa T-208/12, Think Schuhwerk GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    (Causa C-521/13 P)

    2013/C 344/90

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Think Schuhwerk GmbH (rappresentante: avv. M. Gail)

    Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2013, relativa alla causa T-208/12;

    accogliere le domande presentate in primo grado;

    condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese del procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente deduce in via principale i seguenti motivi:

    1)   Violazione del diritto di essere sentita

    Nel procedimento di primo grado l’allora convenuto non avrebbe depositato tempestivamente le sue osservazioni sul ricorso. La ricorrente avrebbe quindi presentato una domanda di pronuncia di una sentenza in contumacia. Il Tribunale non si sarebbe pronunciato né sulla contumacia né in merito alla domanda di pronuncia di sentenza in contumacia. Inoltre, non avrebbe in alcun modo concesso alla ricorrente la possibilità di chiedere una trattazione orale.

    2)   Mancato accertamento del difetto di motivazione

    Il Tribunale non avrebbe accertato il difetto di motivazione dovuto alla circostanza che la commissione di ricorso si sarebbe basata su fatti risultanti dall’esperienza pratica comune nel commercio di articoli da consumo correnti come le scarpe, noti a tutti ed in particolare ai consumatori di tali prodotti. La commissione di ricorso non avrebbe spiegato quali fatti risultano dall’esperienza pratica nel commercio di tali prodotti. L’Ufficio non avrebbe motivato perché tale marchio di posizione di colore rosso non avrebbe carattere distintivo sebbene sul mercato delle scarpe esistano vari modelli e colori di scarpe e lacci da scarpe.

    3)   Mancato accertamento dell’importanza del principio dell’esame d’ufficio

    Il Tribunale non avrebbe accertato la violazione del principio dell’esame d’ufficio da parte della commissione di ricorso con la sua decisione. L’Ufficio avrebbe al contrario unicamente sostenuto che la ricorrente non avrebbe fornito prove dalle quali risulterebbe che il marchio sarebbe inteso come un’indicazione di origine da parte del pubblico destinatario.

    4)   Erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario

    Il Tribunale non avrebbe rilevato l’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario da parte dell’Ufficio e avrebbe quindi a sua volta effettuato un’erronea interpretazione ed applicazione di tale disposizione.

    Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, le estremità rosse di lacci da scarpe, che si distinguono sul piano del colore dal resto dei lacci, potrebbero assolvere chiaramente una funzione essenziale d’indicatore d’origine. Per il marchio di cui trattasi il Tribunale avrebbe tuttavia adottato un criterio più elevato rispetto ai marchi figurativi e denominativi. Inoltre non avrebbe rilevato che il carattere distintivo non dipende dal fatto che il marchio di cui si chiede la registrazione si distingua notevolmente dalle norme e pratiche settoriali.


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