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Document 62013CN0464

    Causa C-464/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 27 agosto 2013 — Europäische Schule München/Silvana Oberto

    GU C 336 del 16.11.2013, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 336 del 16.11.2013, p. 6–7 (HR)

    16.11.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 336/7


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 27 agosto 2013 — Europäische Schule München/Silvana Oberto

    (Causa C-464/13)

    2013/C 336/16

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesarbeitsgericht

    Parti

    Convenuta, ricorrente in appello e ricorrente in cassazione: Europäische Schule München

    Ricorrente, convenuta in appello e resistente in cassazione: Silvana Oberto

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 27, paragrafo 2, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee del 21 giugno 1994 (1) (in prosieguo: la «convenzione») debba essere interpretato nel senso che gli insegnanti a orario ridotto assunti da una scuola europea e non comandati dagli Stati membri rientrano tra i soggetti indicati nella convenzione e non sono esclusi — al contrario del personale amministrativo e tecnico — dall’applicazione della disciplina in parola.

    2)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione:

    Se l’articolo 27, paragrafo 2, primo periodo, della convenzione debba essere interpretato nel senso che la disciplina in parola riguarda anche la legalità di un atto adottato, sulla base della convenzione di cui trattasi o su regole stabilite in base ad essa, dal direttore di una scuola nell’esercizio delle attribuzioni a lui conferite dalla suddetta convenzione nei confronti degli insegnanti a orario ridotto e che sia lesivo di questi ultimi.

    3)

    In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

    Se l’articolo 27, paragrafo 2, primo periodo, della convenzione debba essere interpretato nel senso che anche la conclusione di un accordo contrattuale tra il direttore di una scuola europea e un insegnante a orario ridotto circa la previsione di un termine per il rapporto di lavoro del suddetto insegnante costituisce un atto del direttore adottato nei confronti dell’insegnante a orario ridotto e lesivo di quest’ultimo.

    4)

    In caso di risposta negativa alla seconda o alla terza questione:

    Se l’articolo 27, paragrafo 2, primo periodo, della convenzione debba essere interpretato nel senso che l’ivi indicata camera dei ricorsi è la sola competente, in prima e in ultima istanza, a conoscere, dopo aver esaurito la via amministrativa, delle controversie vertenti sul termine previsto per un contratto di lavoro concluso dal direttore di una scuola europea con un insegnante a orario ridotto, quando tale accordo si fonda in modo determinante sulle disposizioni del consiglio superiore di cui al punto 1.3 dello statuto degli insegnanti a orario ridotto assunti dopo il 31 agosto 1994 che prevede contratti di lavoro di durata annuale.


    (1)  GU 1994, L 212, pag. 3.


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