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Document 62013CN0447

Causa C-447/13 P: Impugnazione proposta il 6 agosto 2013 da Riccardo Nencini avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 4 giugno 2013 , causa T-431/10, Nencini/Parlamento europeo

GU C 304 del 19.10.2013, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/7


Impugnazione proposta il 6 agosto 2013 da Riccardo Nencini avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 4 giugno 2013, causa T-431/10, Nencini/Parlamento europeo

(Causa C-447/13 P)

2013/C 304/13

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Riccardo Nencini (rappresentante: M. Chiti, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni

Annullare, previo, ove necessario, accertamento dell’invalidità/illegittimità dell’art. 85 ter del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 (1) della Commissione, del 23 dicembre 2002, e dell’art. 73 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (2) del Consiglio, del 25 giugno 2002, la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 giugno 2013, resa nelle cause riunite T-431/10 e T-560/10, Nencini contro Parlamento europeo e dichiarare, in riforma della sentenza medesima, in accoglimento dei motivi di ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, l’illegittimità degli atti impugnati nel primo grado;

in subordine, nella denegata ipotesi di conferma della condanna del sig. Nencini alla restituzione delle somme contestate, rideterminare — previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata — in via equitativa le somme ovvero rinviare gli atti al Segretariato generale del Parlamento europeo per un’equa rideterminazione della cifra in contestazione;

annullare la sentenza per la parte relativa alle spese e, conseguentemente, riformarla, ponendo a carico del Parlamento le spese del giudizio T-431/10, nonché ponendo a carico del Parlamento o comunque compensando quelle del giudizio T-560/10;

in ogni caso, condannare il Parlamento europeo alle spese di causa del presente grado.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, il ricorrente deduce una violazione della disciplina sulla prescrizione, e dei principi di certezza del diritto, effettività e ragionevolezza Il Tribunale avrebbe rigettato le istanze del ricorrente ritenendo la decorrenza dei termini di prescrizione dalla notifica della decisione di recupero e dell’addebito, ovvero ben undici anni dopo la cessazione del Sig. Nencini dalla carica di parlamentare.

In secondo luogo, il ricorrente invoca un errore di diritto circa la violazione dei principi del contraddittorio e dell’effettività della tutela, essendo gli elementi a sostegno della decisione in parte differenti da quelli contestati in precedenza.

In terzo luogo, viene dedotta l’erronea applicazione della normativa riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento («regolamentazione SID») sia con riguardo alle contestate somme per rimborso di viaggio, sia con riferimento alle contestate somme per le indennità di Segreteria. In particolare, viene dedotta da un lato l’erroneità dell’interpretazione del concetto di «domicilio» che non può essere fatto coincidere con il concetto di «residenza» formale; dall’altro l’insussistenza dell’illecito sotto diversi profili, nonché la contraddizione di considerare mera «irregolarità formale» la mancata indicazione dei nomi di tutti i beneficiari delle indennità di assistenza di segreteria, ma di considerarla non sanabile alla luce della confusa normativa esistente all’epoca.

In quarto luogo, l’impugnazione è fondata su una violazione del principio di proporzionalità nella determinazione della somma oggetto di recupero. La condanna al pagamento dell’intera somma percepita sarebbe incongruente.

Infine, la ricorrente lamenta l’erroneità nella determinazione delle spese di causa in capo al sig. Nencini. Le spese sostenute per l’impugnazione della prima decisione, poi rinunciata, sarebbero dovute ad un comportamento errato di controparte, la quale ha peraltro ammesso tale irregolarità provvedendo — successivamente alla notifica del primo ricorso — alla sostituzione del provvedimento con altro in lingua italiana.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee; GU L 357, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee; GU L 248, pag. 1.


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