Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CN0439

    Causa C-439/13 P: Impugnazione proposta il 5 agosto 2013 da Elitaliana SpA avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 4 giugno 2013 , causa T-213/12, Elitaliana/Eulex Kosovo

    GU C 304 del 19.10.2013, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.10.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 304/6


    Impugnazione proposta il 5 agosto 2013 da Elitaliana SpA avverso l'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 4 giugno 2013, causa T-213/12, Elitaliana/Eulex Kosovo

    (Causa C-439/13 P)

    2013/C 304/11

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: Elitaliana SpA (rappresentante: R. Colagrande, avvocato)

    Altra parte nel procedimento: Eulex Kosovo

    Conclusioni

    Annullare integralmente l’ordinanza [del Tribunale (Settima Sezione) 4 giugno 2013, causa T-213/12, Elitaliana/Eulex Kosovo;]

    per l’effetto, ove lo stato degli atti lo consenta, accogliere definitivamente il ricorso di primo grado, a) annullando i provvedimenti di Eulex — di contenuto e data sconosciuto alla ricorrente — di aggiudicazione della gara denominata «EuropeAid/131516/D/SER/XK — Helicopter Support to the EULEX Mission in Kosovo (PROC/272/11)» alla società Starlite Aviation Operations, comunicata da Eulex con lettera del 29.3.2012 nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ed in particolare, ove occorra, della nota 2012-DAS-0392 del 17 aprile 2012, con cui Eulex ha negato alla ricorrente l’accesso agli atti di gara richiesti in data 2 aprile 2012; b) condannando Eulex al risarcimento dei danni (in forma specifica o per equivalente) in favore della ruicorrente nella misura specificata ai paragrafi 37 e seguenti del ricorso davanti al Tribunale; c) condannando Eulex al pagamento delle spese processuali;

    oppure, sempre per l’effetto del suindicato annullamento, ove lo stato degli atti lo consenta, rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

    Motivi e principali argomenti

    Il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere, in capo ad Eulex, la qualità di organismo dell’Unione Europea ex art. 263 TFUE, ed assimilando Eulex alle delegazioni. Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere l’esistenza di un errore scusabile in merito.

    Dai detti errori di diritto discenderebbe una violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale intesa quale piena realizzazione del diritto alla difesa anche come corrollario del più generale principio di uguaglianza.


    Top