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Document 62013CN0303

Causa C-303/13 P: Impugnazione proposta il 3 giugno 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 marzo 2013 , causa T-92/11, Jørgen Andersen/Commissione europea

GU C 252 del 31.8.2013, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 252 del 31.8.2013, p. 14–14 (HR)

31.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/19


Impugnazione proposta il 3 giugno 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 marzo 2013, causa T-92/11, Jørgen Andersen/Commissione europea

(Causa C-303/13 P)

2013/C 252/29

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, T. Maxian Rusche, agenti)

Altre parti nel procedimento: Jørgen Andersen, Regno di Danimarca, Danske Statsbaner (DSB)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 marzo 2013, notificata alla Commissione il 22 marzo 2013, nella causa T-92/11, Jørgen Andersen/Commissione europea

e

respingere la domanda di annullamento della decisione 2011/3/UE (1) della Commissione, del 24 febbraio 2010, concernente i contratti di servizio di trasporto pubblico tra il ministero dei Trasporti danese e la Danske Statsbaner [aiuto C-41/08 (ex NN 35/08)]; e

condannare la ricorrente in primo grado alle spese,

in subordine:

dichiarare che il terzo motivo in primo grado non è adeguatamente fondato e rinviare la causa al Tribunale per l’esame del primo e del secondo motivo in primo grado,

riservare le spese del procedimento dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione deduce un unico motivo, vertente sulla violazione degli articoli 108, paragrafi 2 e 3, 288 e 297, paragrafo 1, TFUE, in quanto si è concluso che la Commissione ha applicato retroattivamente il regolamento (CE) n. 1370/2007 (2).

La Commissione ritiene che la valutazione dell’aiuto in questione sulla base del regolamento (CE) n. 1370/2007 non abbia comportato un’applicazione retroattiva di tale regolamento, ma che sia stata coerente con il principio di applicazione immediata, ai sensi del quale una diposizione di diritto dell’Unione si applica dal momento in cui entra in vigore agli effetti futuri di una situazione verificatasi in vigenza della vecchia regola.

In materia di retroattività, la giurisprudenza della Corte di giustizia distingue tra una situazione giuridica costituita in via definitiva (alla quale la nuova regola non si applica) e situazioni temporanee sorte in vigenza della vecchia regola, ma ancora in svolgimento (alle quali si applica la nuova regola).

La Commissione ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel considerare che l’aiuto di Stato concesso da uno Stato membro in violazione dell’obbligo di notifica e del divieto di dare esecuzione all’aiuto costituisca una situazione giuridica costituita in via definitiva, piuttosto che una situazione temporanea. Dalle norme e dalla giurisprudenza in materia di recupero degli aiuti illegali consegue che, fintantoché la Commissione non abbia approvato un aiuto e la sua decisione non sia divenuta definitiva, non è possibile considerare che il beneficiario di tale aiuto lo abbia definitivamente acquisito. In considerazione del carattere obbligatorio del controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione ai sensi dell’articolo 108 TFUE, le imprese alle quali sono stati concessi aiuti non possono, in linea di principio, nutrire un legittimo affidamento sul fatto che l’aiuto sia legale, a meno che esso non sia stato concesso conformemente alla procedura prevista da tale articolo.

Da ultimo, la Commissione osserva anche che la sentenza impugnata è in evidente e diretto contrasto con sentenze precedenti della Corte di giustizia relative alla medesima questione.


(1)  GU L 7, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.

GU L 315, pag. 1.


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