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Document 62013CN0054

Causa C-54/13 P: Impugnazione proposta il 31 gennaio 2013 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 21 novembre 2012 , causa T-270/08, Repubblica federale di Germania/Commissione europea

GU C 86 del 23.3.2013, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 86/14


Impugnazione proposta il 31 gennaio 2013 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 21 novembre 2012, causa T-270/08, Repubblica federale di Germania/Commissione europea

(Causa C-54/13 P)

2013/C 86/22

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, agente, C. von Donat, J. Lipinsky, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Spagna, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, da una parte, la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 21 novembre 2012, causa T-270/08 [Repubblica federale di Germania, Regno di Spagna (interveniente), Repubblica francese (interveniente) e Regno dei Paesi Bassi (interveniente) contro la Commissione europea] — concernente l'annullamento della decisione C(2008) 1615 def. della Commissione, del 29 aprile 2008, che riduce il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso con la decisione C(94) 1973 della Commissione, del 5 agosto 1994, al programma operativo per Berlino (Est) rientrante nell’obiettivo n. 1 (1994-1999) nella Repubblica federale di Germania e, dall’altra, la summenzionata decisione C(2008) 1615 def;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fonda la sua impugnazione su quattro motivi.

 

Primo motivo: il Tribunale avrebbe violato l'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 (1) in combinato disposto con l’articolo 1 del regolamento n. 2988/95 (2) e il principio di attribuzione delle competenze (articolo 5 CE, divenuto articolo 5, paragrafo 2, TUE e articolo 7 TFUE), in quanto nella sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che anche meri errori amministrativi delle autorità nazionali rappresenterebbero una «irregolarità» che autorizzerebbe la Commissione a rettifiche finanziarie ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88.

 

Secondo motivo: il Tribunale avrebbe altresì violato l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 in combinato disposto con il principio di attribuzione delle competenze (articolo 5, paragrafo 2, TUE, articolo 7 TFUE), poiché avrebbe erroneamente attribuito alla Commissione la facoltà di apportare rettifiche finanziarie sotto forma di estrapolazione (prima parte del secondo motivo). Tuttavia, anche qualora dall'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 si potesse desumere la facoltà della Commissione di apportare riduzioni mediante estrapolazione, il Tribunale nel presente caso avrebbe erroneamente approvato le modalità dell'applicazione dell'estrapolazione. Da un lato, la Commissione non avrebbe dovuto classificare come sistematici per l'intero programma operativo gli errori da essa contestati e prevedere il livello di errore così identificato su tutto il programma. Dall'altro, la Commissione non avrebbe dovuto utilizzare la tecnica del campionamento da essa applicata per operare una riduzione mediante estrapolazione per l'intero programma (seconda parte del secondo motivo). Inoltre, mediante l'estrapolazione di errori non rappresentativi e rettifiche calcolate su base forfettaria, la Commissione avrebbe operato una riduzione eccessiva della partecipazione finanziaria al programma operativo (terza parte del secondo motivo).

 

Terzo motivo: la sentenza impugnata del Tribunale violerebbe inoltre l'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 4253/88 in combinato disposto con il principio di attribuzione delle competenze, in quanto il Tribunale sembrerebbe erroneamente assumere che spetti alla Commissione la facoltà di apportare rettifiche finanziarie forfettarie (prima parte del terzo motivo). Tuttavia, anche qualora sussistesse una tale facoltà di apportare rettifiche calcolate su base forfettaria, il Tribunale nel presente caso avrebbe erroneamente approvato l'effettuazione di eccessive rettifiche calcolate su base forfettaria (seconda parte del terzo motivo).

 

Quarto motivo: infine il Tribunale avrebbe violato l'obbligo di adeguata motivazione ai sensi dell'articolo 81 del regolamento di procedura della Corte di giustizia in combinato disposto con l'articolo 36 e l'articolo 53, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, in quanto non si potrebbe dedurre dalla motivazione della sentenza impugnata che il Tribunale abbia esaminato la pretesa della ricorrente circa l'irricevibilità di rettifiche finanziarie forfettarie (prima parte del secondo motivo) oppure quali considerazioni il Tribunale abbia posto alla base del rigetto di tale pretesa.


(1)  Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).


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