EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62013CN0035
Case C-35/13: Request for a preliminary ruling from the Corte Suprema di Cassazione (Italy) lodged on 24 January 2013 — ASS.I.CA. and Kraft Foods Italia SpA v Associazioni fra produttori per la tutela del ‘Salame Felino’ and Others
Causa C-35/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 24 gennaio 2013 — ASS.I.CA. e Krafts Foods Italia SpA/Associazioni fra produttori per la tutela del «Salame Felino» e a.
Causa C-35/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 24 gennaio 2013 — ASS.I.CA. e Krafts Foods Italia SpA/Associazioni fra produttori per la tutela del «Salame Felino» e a.
GU C 86 del 23.3.2013, p. 13–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 86/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 24 gennaio 2013 — ASS.I.CA. e Krafts Foods Italia SpA/Associazioni fra produttori per la tutela del «Salame Felino» e a.
(Causa C-35/13)
2013/C 86/21
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte Suprema di Cassazione
Parti nella causa principale
Ricorrenti: ASS.I.CA. — Associazione Industriali delle Carni, Krafts Foods Italia SpA
Convenute: Associazioni fra produttori per la tutela del «Salame Felino» e a.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 2 del regolamento n. 2081 del 1992 (1) debba essere interpretato nel senso di escludere che un’Associazione di produttori possa vantare il diritto di utilizzare in esclusiva, all’interno dell’area comunitaria, una denominazione di origine geografica impiegata nel territorio di uno Stato membro per designare un certo tipo di salume, senza aver previamente ottenuto da tale Stato membro un provvedimento giuridicamente vincolante nel quale risultino stabiliti i confini della zona geografica di produzione, il disciplinare della produzione, ed eventuali requisiti che i produttori debbano possedere per beneficiare del diritto di utilizzare la denominazione stessa; |
2) |
quale sia, con riferimento alle disposizioni del Regolamento Comunitario n. 2081 del 1992, il regime da applicare nel mercato comunitario ed altresì in quello di uno Stato membro, ad una denominazione geografica priva della registrazione di cui si tratta. |
(1) Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; GU L 208, pag. 1.