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Document 62013CN0017

    Causa C-17/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 14 gennaio 2013 — Alpina River Cruises GmbH e Nicko Tours GmbH/Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Capitaneria di Porto di Chioggia

    GU C 86 del 23.3.2013, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.3.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 86/10


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 14 gennaio 2013 — Alpina River Cruises GmbH e Nicko Tours GmbH/Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Capitaneria di Porto di Chioggia

    (Causa C-17/13)

    2013/C 86/17

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Consiglio di Stato

    Parti nella causa principale

    Ricorrenti: Alpina River Cruises GmbH, Nicko Tours GmbH

    Convenuto: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Capitaneria di Porto di Chioggia

    Questione pregiudiziale

    Se il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992 (1), debba essere interpretato come applicabile all’attività crocieristica svolta tra porti di uno Stato membro senza imbarco e sbarco in questi porti di passeggeri diversi, in quanto la detta attività inizia e termina con l’imbarco e sbarco dei medesimi passeggeri nel medesimo porto dello Stato membro.


    (1)  Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo); GU L 364, pag. 7.


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