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Document 62013CA0076

    Causa C-76/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 giugno 2014 — Commissione europea/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/22/CE — Comunicazioni elettroniche — Reti e servizi — Designazione delle imprese incaricate degli obblighi di servizio universale — Trasposizione non corretta — Sentenza della Corte che accerta un inadempimento — Mancata esecuzione — Articolo 260, paragrafo 2, TFUE — Sanzioni pecuniarie — Penalità — Somma forfettaria)

    GU C 292 del 1.9.2014, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.9.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 292/5


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 giugno 2014 — Commissione europea/Repubblica portoghese

    (Causa C-76/13) (1)

    ((Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/22/CE - Comunicazioni elettroniche - Reti e servizi - Designazione delle imprese incaricate degli obblighi di servizio universale - Trasposizione non corretta - Sentenza della Corte che accerta un inadempimento - Mancata esecuzione - Articolo 260, paragrafo 2, TFUE - Sanzioni pecuniarie - Penalità - Somma forfettaria))

    2014/C 292/06

    Lingua processuale: il portoghese

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade, G. Braun, L. Nicolae e M. Heller, agenti)

    Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, agente, assistito da L. Morais, advogado)

    Dispositivo

    1)

    La Repubblica portoghese, non avendo adottato l’insieme delle misure necessarie che comporta l’esecuzione della sentenza Commissione/Portogallo (C-154/09, EU:C:2010:591), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

    2)

    La Repubblica portoghese è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», la somma forfettaria di EUR 3 milioni.

    3)

    La Repubblica portoghese è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell’Unione europea», una penalità di EUR 10  000 per ogni giorno di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza Commissione/Portogallo (EU:C:2010:591), a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza fino all’esecuzione di detta sentenza.

    4)

    La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


    (1)  GU C 123 del 27.04.2013.


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