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Document 62012TN0465
Case T-465/12: Action brought on 19 October 2012 — AGC Glass Europe and Others v Commission
Causa T-465/12: Ricorso proposto il 19 ottobre 2012 — AGC Glass Europe e a./Commissione
Causa T-465/12: Ricorso proposto il 19 ottobre 2012 — AGC Glass Europe e a./Commissione
GU C 379 del 8.12.2012, pp. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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8.12.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 379/32 |
Ricorso proposto il 19 ottobre 2012 — AGC Glass Europe e a./Commissione
(Causa T-465/12)
2012/C 379/54
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: AGC Glass Europe (Bruxelles, Belgio); AGC Automotive Europe (Fleurus, Belgio); AGC France (Boussois, Francia); AGC Flat Glass Italia Srl (Cuneo, Italia); AGC Glass UK Ltd (Northhampton, Regno Unito); e AGC Glass Germany GmbH (Wegberg, Germania) (representate da: L. Garzaniti, J. Blockx e P. Niggemann, lawyers, e S. Ryan, Solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare l’articolo 3 della decisione della Commissione europea, del 6 agosto 2012, che rigetta, ai sensi dell’articolo 8 della decisione 2011/695/EU del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza, una domanda di trattamento riservato presentata dalle ricorrenti in relazione al Caso COMP/39.125 — Vetro destinato al settore auto. |
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condannare la convenuta alle spese; e |
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adottare qualsiasi altra misura il Tribunale consideri opportuna. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.
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1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 8 del mandato del consigliere-auditore (1) e dell'obbligo di motivazione di cui agli articoli 296 TFUE e 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, da parte del consigliere-uditore, che ha interpretato erroneamente l'ambito della propria competenza e ha ritenuto di non poter esaminare le osservazioni delle ricorrenti in merito alla violazione del principio del legittimo affidamento, del principio della parità di trattamento, e del diritto ad una buona amministrazione che comporterebbe la pubblicazione delle informazioni di cui trattasi nella decisione della Commissione nel caso COMP/39.125 — Vetro destinato al settore auto. |
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2) |
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che consentendo alla Commissione di pubblicare le informazioni di cui trattasi, il consigliere-uditore ha violato il legittimo affidamento delle ricorrenti, basato sulle comunicazioni relative al trattamento favorevole (2) e sulle prassi precedenti della Commissione in merito alla protezione dell'informazione fornita nell’ambito di una richiesta di trattamento favorevole, a che l'informazione da esse presentata nell'ambito della loro cooperazione con la Commissione non venga divulgata, per quanto possibile, al pubblico. |
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3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, da parte del consigliere uditore, che ha consentito alla Commissione di adottare il medesimo approccio con riferimento alla pubblicazione di una determinata categoria di informazioni in relazione a tutti i destinatari della decisione della Commissione nel caso COMP/39.125 — Vetro destinato al settore auto, nonostante i ricorrenti siano in una posizione diversa rispetto agli altri destinatari della decisione per quanto riguarda la pubblicazione di dette informazioni a causa del loro status di unici soggetti ad aver richiesto di beneficiare del trattamento favorevole nel caso Vetro destinato al settore auto. |
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4) |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto delle ricorrenti alla buona amministrazione, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, da parte del consigliere-uditore, che ha consentito alla Commissione di adottare una politica arbitraria con riferimento alla pubblicazione di una determinata categoria di informazioni nelle sue decisioni relative a procedimenti in materia di cartelli. |
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5) |
Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte del consigliere-uditore dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 (3) e della comunicazione della Commissione sull’accesso al fascicolo istruttorio (4), sulla base del fatto che tali disposizioni impediscono alla Commissione di accordare al pubblico l'accesso ai documenti presentati alla Commissione dai soggetti che hanno richiesto di beneficiare del trattamento favorevole. Consentendo alla Commissione di pubblicare informazioni contenute in detti documenti nella versione non riservata della sua decisione nel caso COMP/39.125 — Vetro destinato al settore auto, il consigliere-uditore permette alla Commissione di eludere dette disposizioni. |
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6) |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di segreto professionale di cui agli articoli 339 TFUE e 28 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (5), da parte del consigliere-uditore, che ritiene che l'informazione di cui trattasi non sia riservata e possa essere divulgata dalla Commissione. Il consigliere-uditore commette errori manifesti di valutazione quanto all'applicazione dei criteri di riservatezza dell'informazione nella giurisprudenza del Tribunale e non applica il bilanciamento degli interessi richiesto dalla giurisprudenza nella sua valutazione. |
(1) Decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275, pag. 29).
(2) Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002 C 45, pag. 3); Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006 C 298, pag. 17).
(3) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
(4) Comunicazione della Commissione riguardante le regole per l'accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, degli articoli 53, 54 e 57 dell'accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU 2005 C 325, pag. 7).
(5) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1)