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Document 62012TN0347
Case T-347/12 P: Appeal brought on 8 January 2013 by Dana Mocová against the judgment of the Civil Service Tribunal of 13 June 2012 in Case F-41/11 Mocová v Commission
Causa T-347/12 P: Impugnazione proposta l' 8 gennaio 2013 da Dana Mocová avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 13 giugno 2012 , causa F-41/11, Mocová/Commissione
Causa T-347/12 P: Impugnazione proposta l' 8 gennaio 2013 da Dana Mocová avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 13 giugno 2012 , causa F-41/11, Mocová/Commissione
GU C 86 del 23.3.2013, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.3.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 86/17 |
Impugnazione proposta l'8 gennaio 2013 da Dana Mocová avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 13 giugno 2012, causa F-41/11, Mocová/Commissione
(Causa T-347/12 P)
2013/C 86/28
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Dana Mocová (Praga, Repubblica ceca) (rappresentanti: avv.ti D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 13 giugno 2012, causa F-41/11, Dana Mocová/Commissione europea, |
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annullare la decisione con cui è respinta la domanda di rinnovo del contratto della ricorrente; |
— |
condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1) |
Primo motivo, vertente su un errore di diritto riguardo alla portata del principio di legalità, in quanto il Tribunale della funzione pubblica (TFP) ha considerato, da un lato, che la motivazione fornita dall'autorità abilitata a concludere i contratti (in prosieguo: l' «AACC») in sede di rigetto del reclamo può sostituire e modificare la motivazione fornita al momento del rigetto della domanda della ricorrente di proroga del suo contratto di agente temporaneo, e, dall'altro, che la motivazione è valida, mentre essa sarebbe fondata su elementi stabiliti successivamente all'atto contestato. La ricorrente sostiene che:
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2) |
Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il TFP ha considerato che l'AACC aveva adottato la decisione contestata nel rispetto dell'interesse del servizio, mentre lo stesso TFP avrebbe constatato che la Commissione ha riconosciuto all'udienza che solo i vincoli di bilancio avrebbero potuto essere invocati per motivare l'atto impugnato in primo grado. La ricorrente fa inoltre valere che il Tribunale della funzione pubblica ha violato il suo obbligo di motivazione e il suo obbligo di esaminare tutte le violazioni del diritto dinanzi ad esso dedotte non facendo alcun riferimento all'argomentazione della ricorrente relativa alla contraddizione tra la motivazione concernente la soppressione di posti in ragione di vincoli di bilancio e la creazione di nuovi posti per agenti temporanei di grado AD9. |