This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62012TA0578
Case T-578/12: Judgment of the General Court of 16 July 2014 — National Iranian Oil Company v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures adopted against Iran with the aim of preventing nuclear proliferation — Freezing of funds — Action for annulment — Infra-State body — Standing to bring proceedings — Admissibility — Obligation to state reasons — Indication and choice of legal basis — Powers of the Council — Principle of foreseeability of European Union acts — Meaning of providing support to nuclear proliferation — Manifest error of assessment — Rights of the defence and right to effective judicial protection — Proportionality — Right to property)
Causa T-578/12: Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014 — National Iranian Oil Company/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento di capitali — Ricorso di annullamento — Entità infra-statale — Legittimazione e interesse ad agire — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Indicazione e scelta del fondamento normativo — Competenza del Consiglio — Principio di prevedibilità degli atti dell’Unione — Nozione di sostegno apportato alla proliferazione nucleare — Errore manifesto di valutazione — Diritti della difesa e diritto alla tutela giurisdizionale effettiva — Proporzionalità — Diritto di proprietà» )
Causa T-578/12: Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014 — National Iranian Oil Company/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento di capitali — Ricorso di annullamento — Entità infra-statale — Legittimazione e interesse ad agire — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Indicazione e scelta del fondamento normativo — Competenza del Consiglio — Principio di prevedibilità degli atti dell’Unione — Nozione di sostegno apportato alla proliferazione nucleare — Errore manifesto di valutazione — Diritti della difesa e diritto alla tutela giurisdizionale effettiva — Proporzionalità — Diritto di proprietà» )
GU C 292 del 1.9.2014, p. 39–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 292/39 |
Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014 — National Iranian Oil Company/Consiglio
(Causa T-578/12) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento di capitali - Ricorso di annullamento - Entità infra-statale - Legittimazione e interesse ad agire - Ricevibilità - Obbligo di motivazione - Indicazione e scelta del fondamento normativo - Competenza del Consiglio - Principio di prevedibilità degli atti dell’Unione - Nozione di sostegno apportato alla proliferazione nucleare - Errore manifesto di valutazione - Diritti della difesa e diritto alla tutela giurisdizionale effettiva - Proporzionalità - Diritto di proprietà»))
2014/C 292/47
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: National Iranian Oil Company (Theran, Iran) (rappresentante: J.-M. Thouvenin, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e M. Bishop, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu e M. Konstantinidis, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento, da una parte, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58) e, dall’altra, del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La National Iranian Oil Company sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |