This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62012CN0529
Case C-529/12: Request for a preliminary ruling from the Landgericht Hamburg (Germany) lodged on 22 November 2012 — Andrea Lange v ERGO Lebensversicherung AG
Causa C-529/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) il 22 novembre 2012 — Andrea Lange/ERGO Lebensversicherung AG
Causa C-529/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) il 22 novembre 2012 — Andrea Lange/ERGO Lebensversicherung AG
GU C 38 del 9.2.2013, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 38/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) il 22 novembre 2012 — Andrea Lange/ERGO Lebensversicherung AG
(Causa C-529/12)
2013/C 38/13
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Andrea Lange
Convenuto: ERGO Lebensversicherung AG
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 15, paragrafo 1, prima frase, della seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell’8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE, alla luce dell’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita), debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma — quale l’articolo 5a, paragrafo 2, quarta frase, della legge sui contratti assicurativi (in prosieguo: il «VVG»), nella versione di cui alla terza legge di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee sul diritto delle assicurazioni, del 21 luglio 1994 (terza legge di attuazione/CEE per la legge sulla sorveglianza delle assicurazioni) — in base alla quale il diritto di rinuncia o recesso si estingue, al più tardi, decorso un anno dal pagamento del primo premio assicurativo, anche se l’assicurato non è stato informato sul diritto di rinuncia o recesso.