Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CN0529

    Causa C-529/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) il 22 novembre 2012 — Andrea Lange/ERGO Lebensversicherung AG

    GU C 38 del 9.2.2013, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.2.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 38/11


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg (Germania) il 22 novembre 2012 — Andrea Lange/ERGO Lebensversicherung AG

    (Causa C-529/12)

    2013/C 38/13

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landgericht Hamburg

    Parti

    Ricorrente: Andrea Lange

    Convenuto: ERGO Lebensversicherung AG

    Questione pregiudiziale

    Se l’articolo 15, paragrafo 1, prima frase, della seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell’8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE, alla luce dell’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita), debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma — quale l’articolo 5a, paragrafo 2, quarta frase, della legge sui contratti assicurativi (in prosieguo: il «VVG»), nella versione di cui alla terza legge di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee sul diritto delle assicurazioni, del 21 luglio 1994 (terza legge di attuazione/CEE per la legge sulla sorveglianza delle assicurazioni) — in base alla quale il diritto di rinuncia o recesso si estingue, al più tardi, decorso un anno dal pagamento del primo premio assicurativo, anche se l’assicurato non è stato informato sul diritto di rinuncia o recesso.


    Top