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Document 62012CN0481

    Causa C-481/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 25 ottobre 2012 — Juvelta UAB/Lietuvos prabavimo rūmai

    GU C 9 del 12.1.2013, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 9/32


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 25 ottobre 2012 — Juvelta UAB/Lietuvos prabavimo rūmai

    (Causa C-481/12)

    2013/C 9/53

    Lingua processuale: il lituano

    Giudice del rinvio

    Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

    Parti

    Ricorrente e appellante: Juvelta UAB

    Convenuto e appellato: Lietuvos prabavimo rūmai

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che vieta disposizioni nazionali in forza delle quali, ai fini della vendita, sul mercato di uno Stato membro dell’Unione europea, di oggetti in oro importati da un altro Stato membro, la cui immissione sul mercato di tale Stato membro (di esportazione) è consentita, tali oggetti devono essere punzonati con un marchio apposto da un ufficio del saggio indipendente, autorizzato da uno Stato membro, che confermi che l’oggetto che lo reca impresso è stato analizzato da detto ufficio, e in cui sia specificata l’informazione, comprensibile per i consumatori dello Stato membro di importazione, relativa al titolo, qualora tale informazione sul titolo sia fornita in un marchio o contrassegno separato e supplementare, impresso sul medesimo oggetto in oro.

    2)

    Se, per rispondere alla prima questione, sia rilevante che, come accade nella fattispecie in esame, la marchiatura supplementare relativa al titolo di oggetti in oro figurante sugli oggetti e comprensibile per i consumatori dello Stato membro di importazione (ad esempio una marchiatura con le tre cifre arabe «585») non sia stata effettuata da un ufficio del saggio indipendente autorizzato da uno Stato membro dell’Unione europea, ma le informazioni fornite in tale marchiatura corrispondano, quanto al loro significato, alle informazioni specificate nel marchio, impresso sul medesimo articolo, dell’ufficio del saggio indipendente autorizzato dallo Stato membro di esportazione (ad esempio, il marchio dello Stato membro di esportazione recante la cifra araba «3» connota specificamente, secondo le disposizioni di legge di tale Stato, un titolo di 585).


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