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Document 62012CN0433
Case C-433/12 P: Appeal brought on 26 September 2012 by Luigi Marcuccio against the order of the General Court (Second Chamber) delivered on 3 July 2012 in Case T-27/12 Marcuccio v Court of Justice
Causa C-433/12 P: Impugnazione proposta il 26 settembre 2012 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 3 luglio 2012 , causa T-27/12, Marcuccio/Corte di giustizia
Causa C-433/12 P: Impugnazione proposta il 26 settembre 2012 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 3 luglio 2012 , causa T-27/12, Marcuccio/Corte di giustizia
GU C 355 del 17.11.2012, p. 13–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 355/13 |
Impugnazione proposta il 26 settembre 2012 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 3 luglio 2012, causa T-27/12, Marcuccio/Corte di giustizia
(Causa C-433/12 P)
2012/C 355/22
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia dell’Unione europea
Conclusioni
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Annullare in toto e senza eccezione alcuna l’Ordinanza del Tribunale 3 luglio 2012 nella causa T-27/12 |
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In via principale: condannare la Corte di giustizia alla rifusione delle spese di procedura sopportate dall’attore inerenti il primo grado di giudizio nonché il questo ricorso d’appello e accogliere in toto e senza eccezione alcuna quanto piatito dall’appellante nel corpo dell’atto introduttivo del primo grado. |
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In via subordinata: rinviare la causa al Tribunale perché statuisca nuovamente in merito. |
Motivi e principali argomenti
L’ordinanza impugnata sarebbe palesemente viziata per difetto assoluto di motivazione nonché per irragionevolezza, illogicità e travisamento dei fatti. Il Tribunale avrebbe errato qualificando alcune lettere indirizzate dall’appellante al Primo Avvocato generale della Corte di giustizia come istanze di riesame ai sensi dell’art. 256, secondo comma, TFUE