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Document 62012CN0433

    Causa C-433/12 P: Impugnazione proposta il 26 settembre 2012 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 3 luglio 2012 , causa T-27/12, Marcuccio/Corte di giustizia

    GU C 355 del 17.11.2012, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.11.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 355/13


    Impugnazione proposta il 26 settembre 2012 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 3 luglio 2012, causa T-27/12, Marcuccio/Corte di giustizia

    (Causa C-433/12 P)

    2012/C 355/22

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Luigi Marcuccio (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

    Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia dell’Unione europea

    Conclusioni

    Annullare in toto e senza eccezione alcuna l’Ordinanza del Tribunale 3 luglio 2012 nella causa T-27/12

    In via principale: condannare la Corte di giustizia alla rifusione delle spese di procedura sopportate dall’attore inerenti il primo grado di giudizio nonché il questo ricorso d’appello e accogliere in toto e senza eccezione alcuna quanto piatito dall’appellante nel corpo dell’atto introduttivo del primo grado.

    In via subordinata: rinviare la causa al Tribunale perché statuisca nuovamente in merito.

    Motivi e principali argomenti

    L’ordinanza impugnata sarebbe palesemente viziata per difetto assoluto di motivazione nonché per irragionevolezza, illogicità e travisamento dei fatti. Il Tribunale avrebbe errato qualificando alcune lettere indirizzate dall’appellante al Primo Avvocato generale della Corte di giustizia come istanze di riesame ai sensi dell’art. 256, secondo comma, TFUE


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