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Document 62012CA0353

Causa C-353/12: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 ottobre 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Aiuto a favore della Ixfin SpA — Aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno — Recupero — Mancata esecuzione)

GU C 344 del 23.11.2013, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 344/35


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 ottobre 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-353/12) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Aiuti di Stato - Aiuto a favore della Ixfin SpA - Aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno - Recupero - Mancata esecuzione)

2013/C 344/60

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan, B. Stromsky e S. Thomas, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, E. De Giovanni, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione delle misure necessarie a conformarsi agli articoli 2, 3 e 4 della decisione C(2009) 8123 della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all’aiuto di Stato C-59/07 al quale l’Italia ha dato esecuzione a favore di Ixfin SpA (GU L 167, pag. 39) — Obbligo di recuperare immediatamente gli aiuti dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune e di informarne la Commissione — Impresa in stato fallimentare — Assenza di impossibilità assoluta di esecuzione

Dispositivo

1)

La Repubblica italiana, non avendo preso, entro i termini imposti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso la Ixfin SpA l’aiuto di Stato dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno dall’articolo 1 della decisione 2010/359/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all’aiuto di Stato C-59/07 (ex N 127/06 e NN 13/06) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Ixfin SpA, e non avendo comunicato alla Commissione europea, entro il termine assegnato, le informazioni elencate all’articolo 4 di tale decisione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 288, quarto comma, TFUE nonché degli articoli da 2 a 4 della predetta decisione.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 287 del 22.9.2012.


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