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Document 62012CA0306

Causa C-306/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken — Germania) — Spedition Welter GmbH/Avanssur SA (Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità — Direttiva 2009/103/CE — Articolo 21, paragrafo 5 — Mandatario incaricato della liquidazione dei sinistri — Procura a ricevere la notifica di atti giudiziari — Normativa nazionale che subordina la validità della notifica all’esplicita concessione di una procura a riceverla — Interpretazione conforme)

GU C 344 del 23.11.2013, pp. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 344/32


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken — Germania) — Spedition Welter GmbH/Avanssur SA

(Causa C-306/12) (1)

(Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità - Direttiva 2009/103/CE - Articolo 21, paragrafo 5 - Mandatario incaricato della liquidazione dei sinistri - Procura a ricevere la notifica di atti giudiziari - Normativa nazionale che subordina la validità della notifica all’esplicita concessione di una procura a riceverla - Interpretazione conforme)

2013/C 344/55

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Saarbrücken

Parti

Ricorrente: Spedition Welter GmbH

Resistente: Avanssur SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Saarbrücken — Interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263, pag. 11) — Rappresentante incaricato della liquidazione dei sinistri — Notifica a quest’ultimo di un ricorso giurisdizionale presentato dal danneggiato contro l’impresa assicurativa — Normativa nazionale che subordina la validità di tale notifica all’esplicita concessione di un mandato a ricevere notifiche — Effetto diretto della summenzionata disposizione della direttiva

Dispositivo

1)

L’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che, tra i poteri sufficienti ai fini della rappresentanza di cui deve disporre il mandatario incaricato della liquidazione dei sinistri, è ricompresa la procura a ricevere validamente la notifica degli atti giudiziari necessari ai fini dell’introduzione di un procedimento per risarcimento di un sinistro dinanzi al giudice competente.

2)

In una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, in cui la normativa nazionale ha ripreso testualmente le disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103, il giudice del rinvio è tenuto, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi ermeneutici riconosciuti da quest’ultimo, a interpretare il diritto nazionale in un senso che sia conforme all’interpretazione data a tale direttiva dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.


(1)  GU C 287 del 22.9.2012.


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