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Document 62012CA0157

Causa C-157/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Salzgitter Mannesmann Handel GmbH/SC Laminorul SA [Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 34, punti 3 e 4 — Riconoscimento di una decisione pronunciata in un altro Stato membro — Situazione in cui tale decisione è incompatibile con un’altra decisione pronunciata anteriormente nel medesimo Stato membro fra le stesse parti in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo]

GU C 344 del 23.11.2013, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 344/26


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Salzgitter Mannesmann Handel GmbH/SC Laminorul SA

(Causa C-157/12) (1)

(Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 34, punti 3 e 4 - Riconoscimento di una decisione pronunciata in un altro Stato membro - Situazione in cui tale decisione è incompatibile con un’altra decisione pronunciata anteriormente nel medesimo Stato membro fra le stesse parti in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo)

2013/C 344/44

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Salzgitter Mannesmann Handel GmbH

Convenuta: SC Laminorul SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Riconoscimento di una decisione pronunciata in un altro Stato membro — Situazione in cui tale decisione è incompatibile con un’altra decisione pronunciata anteriormente nel medesimo Stato membro fra le stesse parti in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo

Dispositivo

L’articolo 34, punto 4, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che non riguarda decisioni incompatibili pronunciate da giudici di uno stesso Stato membro.


(1)  GU C 184 del 23.6.2012.


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