Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CA0064

Causa C-64/12: Sentenza della Corte (Terzo Sezione) del 12 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Anton Schlecker, che agisce con la denominazione commerciale «Firma Anton Schlecker» /Melitta Josefa Boedeker (Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Contratto di lavoro — Articolo 6, paragrafo 2 — Legge applicabile ove non sia stata effettuata una scelta — Legge del paese in cui il lavoratore «compie abitualmente il suo lavoro» — Contratto che presenta un collegamento più stretto con un altro Stato membro)

GU C 325 del 9.11.2013, pp. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/6


Sentenza della Corte (Terzo Sezione) del 12 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Anton Schlecker, che agisce con la denominazione commerciale «Firma Anton Schlecker»/Melitta Josefa Boedeker

(Causa C-64/12) (1)

(Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali - Contratto di lavoro - Articolo 6, paragrafo 2 - Legge applicabile ove non sia stata effettuata una scelta - Legge del paese in cui il lavoratore «compie abitualmente il suo lavoro» - Contratto che presenta un collegamento più stretto con un altro Stato membro)

2013/C 325/09

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Anton Schlecker, che agisce con la denominazione commerciale «Firma Anton Schlecker»

Convenuta: Melitta Josefa Boedeker

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 266, pag. 1) — Legge applicabile in mancanza di scelta — Contratto di lavoro — Legge del paese dello svolgimento abituale del lavoro — Lavoratore che ha svolto senza interruzione e per lungo tempo il suo lavoro in uno Stato membro — Contratto di lavoro che presenta, con riguardo a tutte le altre circostanze del caso, collegamenti molto stretti con un altro Stato membro

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, dev’essere interpretato nel senso che, anche nell’ipotesi in cui un lavoratore compia il suo lavoro in esecuzione del contratto abitualmente, per lungo tempo e senza interruzione nello stesso paese, il giudice nazionale può escludere, in forza dell’ultimo capoverso di detta disposizione, la legge del paese di compimento abituale del lavoro qualora dall’insieme delle circostanze risulti che sussiste un collegamento più stretto fra detto contratto e un altro paese.


(1)  GU C 126 del 28.4.2012.


Top