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Document 62011TN0336
Case T-336/11: Action brought on 24 June 2011 — Italiana Calzature v OHIM — Vicini (Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN)
Causa T-336/11: Ricorso proposto il 24 giugno 2011 — Italiana Calzature v OHMI — Vicini (Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN)
Causa T-336/11: Ricorso proposto il 24 giugno 2011 — Italiana Calzature v OHMI — Vicini (Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN)
GU C 252 del 27.8.2011, p. 38–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/38 |
Ricorso proposto il 24 giugno 2011 — Italiana Calzature v OHMI — Vicini (Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN)
(Causa T-336/11)
2011/C 252/85
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Società Italiana Calzature SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: A. Rapisardi e C. Ginevra, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vicini SpA (San Mauro Pascoli, Italia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare la decisione della Seconda Commissione di Ricorso dell’8 aprile 2008, relativa al procedimento numero R 0634/2010-2 e per l’effetto confermare il provvedimento della divisione di Opposizione del 5 marzo 2010 e relativo all’opposizione n. 1350711 |
— |
Condannare l’UAMI all’integrale refusione delle spesse e tasse del presente giudizio |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: VICINI S.p.A.
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo contenente l’elemento verbale «GIUSEPPE» (richiesta di registrazione n. 6.513.386), per dei prodotti e servizi nelle classi 18 e 25
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: La ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio comunitario verbale «ZANOTTI» (n. 244.277), per dei prodotti nella classe 25, e marchio figurativo italiano contenente l’elemento verbale «Zanotti», per dei prodotti nelle classi 18 e 25
Decisione della divisione d'opposizione: Accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: Respingere l’opposizione nella sua integralità
Motivi dedotti: Interpretazione ed applicazione incorrette dell’articolo 8, secondo paragrafo, lettera b), del Regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario.