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Document 62011TN0336

    Causa T-336/11: Ricorso proposto il 24 giugno 2011 — Italiana Calzature v OHMI — Vicini (Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN)

    GU C 252 del 27.8.2011, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.8.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 252/38


    Ricorso proposto il 24 giugno 2011 — Italiana Calzature v OHMI — Vicini (Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN)

    (Causa T-336/11)

    2011/C 252/85

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Società Italiana Calzature SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: A. Rapisardi e C. Ginevra, avvocati)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vicini SpA (San Mauro Pascoli, Italia)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    Annullare la decisione della Seconda Commissione di Ricorso dell’8 aprile 2008, relativa al procedimento numero R 0634/2010-2 e per l’effetto confermare il provvedimento della divisione di Opposizione del 5 marzo 2010 e relativo all’opposizione n. 1350711

    Condannare l’UAMI all’integrale refusione delle spesse e tasse del presente giudizio

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: VICINI S.p.A.

    Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo contenente l’elemento verbale «GIUSEPPE» (richiesta di registrazione n. 6.513.386), per dei prodotti e servizi nelle classi 18 e 25

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: La ricorrente

    Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio comunitario verbale «ZANOTTI» (n. 244.277), per dei prodotti nella classe 25, e marchio figurativo italiano contenente l’elemento verbale «Zanotti», per dei prodotti nelle classi 18 e 25

    Decisione della divisione d'opposizione: Accoglimento parziale dell’opposizione

    Decisione della commissione di ricorso: Respingere l’opposizione nella sua integralità

    Motivi dedotti: Interpretazione ed applicazione incorrette dell’articolo 8, secondo paragrafo, lettera b), del Regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario.


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