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Document 62011TN0189
Case T-189/11: Action brought on 24 March 2011 — Yordanov v OHIM — Distribuidora comercial del frio (DISCO DESIGNER)
Causa T-189/11: Ricorso proposto il 24 marzo 2011 — Yordanov/UAMI — Distribuidora comercial del frio (DISCO DESIGNER)
Causa T-189/11: Ricorso proposto il 24 marzo 2011 — Yordanov/UAMI — Distribuidora comercial del frio (DISCO DESIGNER)
GU C 152 del 21.5.2011, p. 30–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 152/30 |
Ricorso proposto il 24 marzo 2011 — Yordanov/UAMI — Distribuidora comercial del frio (DISCO DESIGNER)
(Causa T-189/11)
2011/C 152/53
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Peter Yordanov (Rousse, Bulgaria) (rappresentante: avv. T. Walter)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Distribuidora comercial del frio, SA (Madrid, Spagna)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 gennaio 2011, procedimento R 803/2010-2; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «DISCO DESIGNER» per prodotti delle classi 11, 19 e 20.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la Distribuidora comercial del frio, SA.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo, contenente l'elemento denominativo «DISCO», per prodotti della classe 11.
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), dato che tra i marchi in conflitto non sussisterebbe alcun rischio di confusione e la commissione di ricorso avrebbe dichiarato erroneamente che i prodotti di cui trattasi erano identici.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).