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Document 62011TN0165

Causa T-165/11: Ricorso proposto l’ 11 marzo 2011 — Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam/UAMI — Investimust (COLLEGE)

GU C 152 del 21.5.2011, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 152/25


Ricorso proposto l’11 marzo 2011 — Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam/UAMI — Investimust (COLLEGE)

(Causa T-165/11)

2011/C 152/46

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: R.M.R. van Leeuwen, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Investimust, S.A. (Ginevra, Svizzera)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 gennaio 2011, pratica R 508/2010-4; nonché

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «COLLEGE» per servizi delle classi 39 e 43 — marchio comunitario registrato n. 2645489

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la parte che chiede la declaratoria di nullità ha motivato la sua domanda con motivi di nullità assoluta, ai sensi dell’art. 52, n. 1, lett. a) in combinato disposto con l’art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 52, n. 1, lett. a) in combinato disposto con l’art. 7, n. 1, lett. c), e in combinato disposto con l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto, erroneamente, anche la commissione di ricorso non avrebbe valutato le prove prodotte.


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