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Document 62011TN0165
Case T-165/11: Action brought on 11 March 2011 — Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam v OHIM — Investimust (COLLEGE)
Causa T-165/11: Ricorso proposto l’ 11 marzo 2011 — Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam/UAMI — Investimust (COLLEGE)
Causa T-165/11: Ricorso proposto l’ 11 marzo 2011 — Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam/UAMI — Investimust (COLLEGE)
GU C 152 del 21.5.2011, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 152/25 |
Ricorso proposto l’11 marzo 2011 — Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam/UAMI — Investimust (COLLEGE)
(Causa T-165/11)
2011/C 152/46
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: R.M.R. van Leeuwen, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Investimust, S.A. (Ginevra, Svizzera)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 gennaio 2011, pratica R 508/2010-4; nonché |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «COLLEGE» per servizi delle classi 39 e 43 — marchio comunitario registrato n. 2645489
Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la parte che chiede la declaratoria di nullità ha motivato la sua domanda con motivi di nullità assoluta, ai sensi dell’art. 52, n. 1, lett. a) in combinato disposto con l’art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 52, n. 1, lett. a) in combinato disposto con l’art. 7, n. 1, lett. c), e in combinato disposto con l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto, erroneamente, anche la commissione di ricorso non avrebbe valutato le prove prodotte.