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Document 62011TB0551

Causa T-551/11: Ordinanza del Tribunale del 5 febbraio 2013 — BSI/Consiglio ( «Ricorso di annullamento — Dumping — Estensione del dazio antidumping istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina alle importazioni di tali prodotti spediti dalla Malaysia — Importatore indipendente — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Difetto di incidenza individuale — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irricevibilità» )

GU C 86 del 23.3.2013, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 86/17


Ordinanza del Tribunale del 5 febbraio 2013 — BSI/Consiglio

(Causa T-551/11) (1)

(Ricorso di annullamento - Dumping - Estensione del dazio antidumping istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina alle importazioni di tali prodotti spediti dalla Malaysia - Importatore indipendente - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Difetto di incidenza individuale - Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione - Irricevibilità)

2013/C 86/27

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Brugola Service International Srl (BSI) (Cassano Magnago) (rappresentanti: S. Bariatti e M. Farneti, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e P. Mahnič Bruni, agenti, assistiti inizialmente da G. Berrisch e M. de Morpurgo, successivamente da G. Berrisch, avvocati)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. França e D. Grespan, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU L 194, pag. 6)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Brugola Service International Srl (BSI) è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 370 del 17.12.2011.


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