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Document 62011CN0638

    Causa C-638/11 P: Impugnazione proposta il 12 dicembre 2011 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) pronunciata il 27 settembre 2011 , causa T-199/04: Gul Ahmed/Consiglio dell’Unione europea, sostenuto da Commissione europea

    GU C 65 del 3.3.2012, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.3.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 65/5


    Impugnazione proposta il 12 dicembre 2011 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) pronunciata il 27 settembre 2011, causa T-199/04: Gul Ahmed/Consiglio dell’Unione europea, sostenuto da Commissione europea

    (Causa C-638/11 P)

    2012/C 65/10

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, avv. G. Berrisch)

    Altre parti nel procedimento: Gul Ahmed Textile Mills Ltd, Commissione europea

    Conclusioni del ricorrente

    Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza impugnata (sentenza del Tribunale del 27 settembre 2011, causa T-199/04, nella parte in cui il Tribunale (i) ha annullato il regolamento (CE) n. 397/2004 (1), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan («regolamento contestato»), e (ii) ha ordinato al Consiglio di sopportare le sue spese nonché quelle sostenute dal ricorrente);

    respingere la terza parte del quinto motivo del ricorso;

    rinviare, per il resto, la causa dinanzi al Tribunale;

    condannare il ricorrente alle spese dell’impugnazione; e

    riservare le spese del procedimento dinanzi al Tribunale.

    Motivi e principali argomenti

    Il Consiglio afferma che il Tribunale ha errato nel ritenere che l’abolizione dei precedenti dazi antidumping sulla biancheria da letto proveniente dal Pakistan e l’attuazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate a favore del Pakistan all’inizio del 2002 costituissero «altri fattori» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base. Di conseguenza, il Tribunale ha errato nel considerare che, nella fattispecie, le istituzioni avevano commesso una violazione dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, per non aver separato e distinto i pretesi effetti pregiudizievoli di detti fattori.


    (1)  Regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio, del 2 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan.

    GU L 66, pag. 1.


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