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Document 62011CN0624
Case C-624/11 P: Appeal brought on 6 December 2011 by Brighton Collectibles, Inc. against the judgment of the General Court (Second Chamber) delivered on 27 September 2011 in Case T-403/10 Brighton Collectibles v OHIM — Felmar
Causa C-624/11 P: Impugnazione proposta il 6 dicembre 2011 dalla Brighton Collectibles, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 27 settembre 2011 , causa T-403/10, Brighton Collectibles/UAMI — Felmar
Causa C-624/11 P: Impugnazione proposta il 6 dicembre 2011 dalla Brighton Collectibles, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 27 settembre 2011 , causa T-403/10, Brighton Collectibles/UAMI — Felmar
GU C 133 del 5.5.2012, p. 15–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 133/15 |
Impugnazione proposta il 6 dicembre 2011 dalla Brighton Collectibles, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 27 settembre 2011, causa T-403/10, Brighton Collectibles/UAMI — Felmar
(Causa C-624/11 P)
2012/C 133/27
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Brighton Collectibles, Inc. (rappresentante: avv. J. Horn)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Felmar
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-403/10, |
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condannare l’UAMI a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, |
— |
condannare la società Felmar a sopportare le proprie spese nel caso in cui intervenga nel procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Con la presente impugnazione la ricorrente sostiene che il Tribunale non ha valutato adeguatamente le prove che essa gli ha sottoposto, né ha sufficientemente motivato la propria decisione riguardo ai diritti nazionali fatti valere, più in particolare la giurisprudenza irlandese e britannica relativa al «Passing off». Di conseguenza, il Tribunale avrebbe violato le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (1).
(1) GU L 78, pag. 1.