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Document 62011CN0360

    Causa C-360/11: Ricorso proposto il 8 luglio 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna

    GU C 282 del 24.9.2011, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.9.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 282/8


    Ricorso proposto il 8 luglio 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna

    (Causa C-360/11)

    2011/C 282/15

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: L. Lozano Palacios)

    Convenuto: Regno di Spagna

    Conclusioni della ricorrente

    Dichiarare che, applicando un’aliquota ridotta dell’IVA a:

    le sostanze medicinali destinati ad essere abitualmente e opportunamente utilizzate per ottenere medicinali in conformità con quanto disposto dall’art. 91.Uno.1.5o e Due.1.3o della Ley española del IVA. (legge spagnola sull’IVA);

    i prodotti sanitari, il materiale, le attrezzature o gli strumenti che, oggettivamente considerati, possano essere utilizzati solamente al fine di prevenire, diagnosticare, trattare, alleviare o curare malattie o dolori dell’essere umano o degli animali, e che non sono però «normalmente utilizzati al fine di alleviare o trattare mènomazioni, per l’uso personale ed esclusivo di soggetti affetti da disabilità», in conformità con quanto disposto dall’art 91.Uno.1.6o, secondo paragrafo della legge spagnola sull’IVA;

    le apparecchiature e i sussidi tecnici destinati essenzialmente o principalmente a supplire alle menomazioni degli animali, in conformità con l’art. 91.Uno.1.6o, primo paragrafo della legge spagnola sull’IVA;

    le apparecchiature e i sussidi tecnici destinati essenzialmente o principalmente ad essere utilizzati al fine di supplire alle menomazioni degli essere umani, e che però non siano destinati all’uso personale ed esclusivo di «soggetti disabili», utilizzando tale termine nella su accezione usuale, vale a dire in un senso differente e più restrittivo del termine «malato» in conformità con quanto disposto dall’91.Uno.1.6o, primo paragrafo della legge spagnola sull’IVA

    il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in base alla direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1);

    condannare il Regno di Spagna alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La Commissione considera che il sistema di aliquote ridotte configurato all’art. 91.Uno.1.5o e 6o, e Due.1.3o della legge spagnola sull’IVA non si limita al campo di applicazione autorizzato dalla direttiva IVA, poiché eccede le possibilità che le categorie 3 e 4 dell’allegato III della medesima direttiva attribuiscono agli Stati membri. L’interpretazione delle autorità spagnole si pone in contraddizione con la formulazione e la sistematica della direttiva, inoltre è in contrasto con la giurisprudenza secondo cui le eccezioni alle norme generali del sistema comune dell’IVA sono soggette ad interpretazione restrittiva.


    (1)  GU L 347, pag. 1.


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