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Document 62011CN0154

    Causa C-154/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Germania) il 29 marzo 2011 — Ahmed Mahamdia/Repubblica Algerina Democratica e Popolare

    GU C 173 del 11.6.2011, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.6.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 173/6


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Germania) il 29 marzo 2011 — Ahmed Mahamdia/Repubblica Algerina Democratica e Popolare

    (Causa C-154/11)

    2011/C 173/10

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

    Parti

    Ricorrente: Ahmed Mahamdia

    Convenuta: Repubblica Algerina Democratica e Popolare

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’ambasciata — situata in uno Stato membro — di uno Stato che non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento n. 44/2001») (1) costituisca una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività ai sensi dell’art. 18, n. 2, del regolamento n. 44/2001.

    2)

    Nel caso in cui la Corte risolva affermativamente la prima questione:

    se una clausola attributiva di competenza pattuita prima del sorgere della controversia possa fondare la competenza di un giudice al di fuori dell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, qualora tale clausola comporti il venir meno della competenza sussistente in forza degli artt. 18 e 19 del regolamento n. 44/2001.


    (1)  GU 2001, L 12, pag. 1.


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