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Document 62011CN0071
Case C-71/11: Reference for a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht (Germany) lodged on 18 February 2011 — Federal Republic of Germany v Y
Causa C-71/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 18 febbraio 2011 — Repubblica federale di Germania/Y
Causa C-71/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 18 febbraio 2011 — Repubblica federale di Germania/Y
GU C 130 del 30.4.2011, p. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 130/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 18 febbraio 2011 — Repubblica federale di Germania/Y
(Causa C-71/11)
2011/C 130/21
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania
Convenuto: Y
Altre parti: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht; Der Bundesbeauftragte für Asylangelegenheiten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Questioni pregiudiziali
1) |
se l’art. 9, n. 1, lett. a), della direttiva 2004/83/CE (1) debba essere interpretato nel senso che non è ravvisabile un atto di persecuzione nell’accezione della succitata norma in qualunque ingerenza nella libertà di religione che costituisca una violazione dell’art. 9 della CEDU, e che invece una violazione grave della libertà di religione quale diritto umano fondamentale sussista solo quando ne sia colpito il nucleo essenziale. |
2) |
Nel caso in cui la questione sub 1 debba essere risolta affermativamente:
|
3) |
Nel caso in cui la questione sub 1 debba essere risolta affermativamente: se sussista un timore fondato di essere perseguitato nell’accezione dell’art. 2, lett. c), della direttiva 2004/83/CE, qualora sia accertato che il richiedente, una volta tornato nel paese di origine, compierà talune pratiche religiose — esulanti dal nucleo essenziale — sebbene queste comportino un pericolo per la sua incolumità, vita o libertà fisica, oppure se si possa esigere che il richiedente rinunci a tali pratiche future. |
(1) Direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 2)