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Document 62011CN0071

    Causa C-71/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 18 febbraio 2011 — Repubblica federale di Germania/Y

    GU C 130 del 30.4.2011, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.4.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 130/11


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 18 febbraio 2011 — Repubblica federale di Germania/Y

    (Causa C-71/11)

    2011/C 130/21

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesverwaltungsgericht

    Parti

    Ricorrente: Repubblica federale di Germania

    Convenuto: Y

    Altre parti: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht; Der Bundesbeauftragte für Asylangelegenheiten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

    Questioni pregiudiziali

    1)

    se l’art. 9, n. 1, lett. a), della direttiva 2004/83/CE (1) debba essere interpretato nel senso che non è ravvisabile un atto di persecuzione nell’accezione della succitata norma in qualunque ingerenza nella libertà di religione che costituisca una violazione dell’art. 9 della CEDU, e che invece una violazione grave della libertà di religione quale diritto umano fondamentale sussista solo quando ne sia colpito il nucleo essenziale.

    2)

    Nel caso in cui la questione sub 1 debba essere risolta affermativamente:

    a)

    Se il nucleo essenziale della libertà di religione sia circoscritto alla professione del proprio credo e alle pratiche religiose nell’ambito domestico e di vicinato, o se sia ravvisabile un atto di persecuzione ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. a), della direttiva 2004/83/CE anche nel fatto che nel paese di origine l’esercizio della fede in pubblico comporta un pericolo per l’incolumità, la vita o la libertà fisica, cosicché il richiedente vi rinuncia.

    b)

    Qualora il nucleo essenziale della libertà di religione possa comprendere anche talune pratiche religiose svolte in pubblico:

     

    se, in questo caso, ai fini di una grave violazione della libertà di religione, sia sufficiente che il richiedente percepisca la suddetta pratica della fede come irrinunciabile per se stesso al fine di preservare la propria identità religiosa,

     

    o se, in aggiunta, sia necessario che la comunità religiosa cui il richiedente appartiene consideri la suddetta pratica come un elemento centrale della propria dottrina religiosa,

     

    o se ulteriori restrizioni possano risultare da altre circostanze, ad esempio dalla situazione generale nel paese di origine.

    3)

    Nel caso in cui la questione sub 1 debba essere risolta affermativamente:

    se sussista un timore fondato di essere perseguitato nell’accezione dell’art. 2, lett. c), della direttiva 2004/83/CE, qualora sia accertato che il richiedente, una volta tornato nel paese di origine, compierà talune pratiche religiose — esulanti dal nucleo essenziale — sebbene queste comportino un pericolo per la sua incolumità, vita o libertà fisica, oppure se si possa esigere che il richiedente rinunci a tali pratiche future.


    (1)  Direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 2)


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