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Document 62011CN0053
Case C-53/11 P: Appeal brought on 7 February 2011 by the Office for Harmonisation in the Internal Market against the judgment of the General Court (Fourth Chamber) delivered on 24 November 2010 in Case T-137/09 Nike International v OHIM — Muñoz Molina (R 10)
Causa C-53/11 P: Impugnazione proposta il 7 febbraio 2011 dall’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 24 novembre 2010 , causa T-137/09, Nike International/UAMI — Muñoz Molina (R 10)
Causa C-53/11 P: Impugnazione proposta il 7 febbraio 2011 dall’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 24 novembre 2010 , causa T-137/09, Nike International/UAMI — Muñoz Molina (R 10)
GU C 152 del 21.5.2011, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 152/10 |
Impugnazione proposta il 7 febbraio 2011 dall’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 24 novembre 2010, causa T-137/09, Nike International/UAMI — Muñoz Molina (R 10)
(Causa C-53/11 P)
2011/C 152/17
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Altre parti nel procedimento: Nike International Ltd., Aurelio Muñoz Molina
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la sentenza impugnata; |
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pronunciare una nuova sentenza nel merito, di rigetto del ricorso contro la decisione impugnata o di rinvio della causa al Tribunale; |
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condannare la ricorrente alle spese (dinanzi al Tribunale). |
Motivi e principali argomenti
1) Violazione della regola 49 del regolamento n. 2868/95 (1) e dell’art. 59 del regolamento n. 40/94 (2)
La decisione impugnata si fonda sulla regola 49, primo comma, del regolamento n. 2868/95, in relazione con l’attuale art. 59 del regolamento n. 40/94. Tuttavia, la sentenza impugnata non menziona mai né la regola 49, primo comma, del regolamento n. 2868/95 né l’art. 59 del regolamento n. 40/94, e non si pronuncia sull’applicazione al caso concreto. L’UAMI ritiene che ciò configuri un errore di diritto e un difetto di motivazione.
2) Violazione delle linee direttrici emanate dall’UAMI e della regola 49, primo comma, del regolamento n. 2868/95
L’UAMI ritiene che le sue linee direttrici non siano applicabili al caso concreto. Tuttavia, nella sentenza impugnata si dichiara in due occasioni che le commissioni di ricorso hanno l’obbligo di applicare le linee direttrici dell’UAMI. A giudizio dell’UAMI ciò configura un errore di diritto.
(1) Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).