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Document 62011CJ0578

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 giugno 2014.
Deltafina SpA contro Commissione europea.
Impugnazione – Intese – Mercato italiano dell’acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Immunità dalle ammende – Obbligo di cooperazione – Diritti della difesa – Limiti del sindacato giurisdizionale – Diritto ad un processo equo – Audizione di testimoni o di parti – Termine ragionevole – Principio della parità di trattamento.
Causa C‑578/11 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:1742

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

12 giugno 2014 ( *1 )

«Impugnazione — Intese — Mercato italiano dell’acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Immunità dalle ammende — Obbligo di cooperazione — Diritti della difesa — Limiti del sindacato giurisdizionale — Diritto ad un processo equo — Audizione di testimoni o di parti — Termine ragionevole — Principio della parità di trattamento»

Nella causa C‑578/11 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 18 novembre 2011,

Deltafina SpA, con sede in Orvieto (Italia), rappresentata da J.-F. Bellis, F. Di Gianni e G. Coppo, avvocati,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da É. Gippini Fournier e L. Malferrari, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. Bonichot e A. Arabadjiev (relatore), giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 novembre 2012,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 marzo 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione la Deltafina SpA (in prosieguo: la «Deltafina») chiede, in via principale, da un lato, l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea Deltafina/Commissione (T‑12/06, EU:T:2011:441; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento e, in subordine, alla riduzione dell’ammenda inflittale con la decisione C(2005) 4012 definitivo della Commissione, del 20 ottobre 2005, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo [81, paragrafo 1, CE] (Caso COMP/C.38.281/B.2 – Tabacco greggio – Italia) (in prosieguo: la «decisione controversa»), e, dall’altro, l’annullamento di detta decisione, nella parte che la riguarda, nonché l’annullamento ovvero la riduzione dell’ammenda inflittale con detta decisione, e, in via subordinata, il rinvio della causa dinanzi al Tribunale.

Fatti

2

La Deltafina è una società italiana le cui attività principali consistono nella prima trasformazione del tabacco greggio e nella vendita del tabacco trasformato. Essa è controllata al 100% dalla Universal Corp. (in prosieguo: la «Universal»), una società con sede a Richmond (Stati Uniti).

3

Dal 3 al 5 ottobre 2001 la Commissione europea effettuava accertamenti, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 13, pag. 204), in particolare presso le sedi della Fédération européenne des transformateurs de tabac a Bruxelles (Belgio) e dei tre principali trasformatori spagnoli di tabacco greggio. La suddetta Fédération informava immediatamente di tali accertamenti i propri membri, fra cui l’Associazione professionale trasformatori tabacchi italiani (APTI).

4

Il 19 febbraio 2002 la Deltafina presentava alla Commissione una richiesta di immunità dalle ammende ai sensi della parte A della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2002»). Tale richiesta riguardava una presunta intesa tra i trasformatori di tabacco greggio sul mercato italiano.

5

Il 6 marzo 2002 la Commissione informava la Deltafina che la sua richiesta soddisfaceva le condizioni della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e che, al termine del procedimento amministrativo, le avrebbe concesso l’immunità dalle ammende purché la Deltafina adempisse tutte le condizioni di cui al punto 11 della citata comunicazione.

6

Il 14 marzo 2002 aveva luogo una riunione tra i servizi della Commissione e i rappresentanti della Deltafina e della Universal per discutere dei termini della cooperazione della Deltafina con la Commissione (in prosieguo: la «riunione del 14 marzo 2002»).

7

In occasione di tale riunione i servizi della Commissione precisavano che intendevano effettuare accertamenti senza preavviso sull’intesa rivelata dalla Deltafina, che tali accertamenti non potevano svolgersi prima del 18 aprile 2002 e che, dunque, era necessario mantenerne la riservatezza fino a tale data al fine di non comprometterne l’efficacia (punto 412 della motivazione della decisione controversa).

8

La Deltafina spiegava che le sarebbe stato impossibile non divulgare la propria richiesta di immunità fino alla data prevista per gli accertamenti a motivo dello svolgimento imminente di riunioni dell’APTI, durante le quali sarebbe stato difficile mantenere la riservatezza, della necessità di mettere al corrente della richiesta di immunità i suoi quadri intermedi nonché della necessità di rivelare tale richiesta di immunità nel contesto di operazioni di finanziamento riguardanti la Universal negli Stati Uniti (punto 413 della motivazione della decisione controversa).

9

La Commissione prendeva nota di tali difficoltà e chiedeva alla Deltafina di fornirle ancora più rapidamente elementi di prova e una serie di informazioni per consentirle di svolgere i suddetti accertamenti, posto che la comunicazione di tali informazioni agli altri membri dell’intesa rischiava di ostacolare gli accertamenti progettati (punti da 413 a 417 della motivazione della decisione controversa).

10

Il 22 marzo 2002 intercorreva una conversazione telefonica (in prosieguo: la «telefonata del 22 marzo 2002») tra i rappresentanti della Deltafina e il funzionario della Commissione incaricato del caso in merito a svariate questioni relative alla cooperazione della Deltafina con la Commissione (punti da 418 a 420 della motivazione della decisione controversa e punti 10, 157 e 158 della sentenza impugnata).

11

Il 4 aprile 2002, durante una riunione del consiglio direttivo dell’APTI, il presidente della Deltafina rivelava ai presenti la collaborazione di quest’ultima con la Commissione (in prosieguo: la «rivelazione del 4 aprile 2002»). Lo stesso giorno, la Dimon Italia Srl (in prosieguo: la «Dimon Italia») e la Transcatab SPA (in prosieguo: la «Transcatab»), i cui rappresentanti erano presenti alla suddetta riunione, avanzavano una richiesta ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, senza menzionare le dichiarazioni rese dal presidente della Deltafina in occasione della riunione dell’APTI (punti da 421 a 426, 454 e 455 della motivazione della decisione controversa).

12

Il 18 e il 19 aprile 2002 la Commissione effettuava accertamenti, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento n. 17, nelle sedi della Dimon Italia e della Transcatab nonché nelle sedi della Trestina Azienda Tabacchi SpA e della Romana Tabacchi SpA (punto 428 della motivazione della decisione controversa).

13

Il 29 maggio e l’11 luglio 2002 avevano luogo altre due riunioni tra i rappresentanti della Deltafina e i servizi della Commissione, nell’ambito delle quali né la Deltafina o la Commissione sollevavano la questione della riservatezza della richiesta di immunità di quest’ultima società, né la Deltafina dava atto di aver informato di questa richiesta di immunità la Dimon Italia e la Transcatab durante la riunione del consiglio direttivo dell’APTI del 4 aprile 2002 (punti da 420 a 429 della motivazione della decisione controversa).

14

Il 25 febbraio 2004 la Commissione indirizzava una comunicazione degli addebiti a varie imprese o associazioni di imprese tra cui la Deltafina, la Universal, la Dimon Italia e la Transcatab.

15

Il 22 giugno 2004 si svolgeva un’audizione alla quale partecipava la Deltafina. Durante tale audizione, un rappresentante della Dimon Italia richiamava l’attenzione della Commissione su due documenti acquisiti al fascicolo in occasione degli accertamenti effettuati presso i locali della Dimon Italia e consistenti in appunti manoscritti che riassumevano le dichiarazioni del presidente della Deltafina durante la riunione dell’APTI del 4 aprile 2002.

16

Il 21 dicembre 2004 la Commissione adottava un addendum alla comunicazione degli addebiti del 25 febbraio 2004, mediante il quale informava la Deltafina e le altre imprese coinvolte della sua intenzione di non concedere a detta società l’immunità dalle ammende, a causa della violazione, da parte di quest’ultima, dell’obbligo di cooperazione previsto al punto 11, lettera a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

17

Il 20 ottobre 2005 la Commissione adottava la decisione controversa che, all’articolo 1, constatava in particolare che la Deltafina e la Universal avevano violato l’articolo 81, paragrafo 1, CE dal 29 settembre 1995 al 19 febbraio 2002 partecipando ad accordi e/o pratiche concordate nel settore del tabacco greggio in Italia. Ai sensi dell’articolo 2 della suddetta decisione, alla Deltafina e alla Universal veniva inflitta in solido un’ammenda di EUR 30 000 000 per le infrazioni di cui all’articolo 1.

18

La Commissione prendeva in considerazione, a titolo di circostanza attenuante, l’efficace collaborazione della Deltafina, riducendo del 50% l’ammenda da infliggerle. Nello specifico, la Commissione riconosceva che sin dall’inizio il contributo della Deltafina alla sua indagine era stato notevole e che quest’ultima non aveva mai contestato i fatti.

19

Riguardo alla richiesta della Deltafina di beneficiare dell’immunità, la Commissione riteneva che l’obbligo di cooperazione di cui al punto 11, lettera a), della comunicazione sulla cooperazione del 2002 comportasse quello di astenersi dall’adottare qualsiasi provvedimento atto a compromettere la sua capacità di effettuare accertamenti e/o di constatare l’infrazione. La Commissione aggiungeva che tale condizione osta a qualsivoglia divulgazione di una richiesta di immunità qualora la Commissione non abbia ancora effettuato ispezioni e il settore non sia al corrente di accertamenti imminenti. Infatti, una tale divulgazione rischierebbe di compromettere in maniera irreparabile la capacità di detta istituzione di condurre indagini con efficacia e di accertare, così, l’infrazione (punti 432 e 433 della motivazione della decisione controversa).

20

La Commissione precisava che la «tensione insita» tra tale obbligo e quello fissato al punto 11, lettera b), della comunicazione sulla cooperazione del 2002, in ottemperanza al quale il richiedente deve cessare di partecipare all’infrazione entro la data di presentazione della richiesta di immunità, non autorizza quest’ultimo a informare volontariamente gli altri membri dell’intesa di aver presentato una richiesta di immunità (punto 434 della motivazione della decisione controversa).

21

La Commissione concludeva che la Deltafina non aveva osservato detta condizione in quanto, nonostante sapesse che la Commissione intendeva effettuare accertamenti tra il 18 e il 20 aprile 2002, il suo presidente aveva volontariamente informato della richiesta di immunità i suoi principali concorrenti prima che detti accertamenti fossero compiuti (punti da 441 a 444 e 460 della motivazione della decisione controversa).

22

La Commissione aggiungeva che né le discussioni durante la riunione del 14 marzo 2002 né il suo comportamento successivamente a tale riunione lasciavano alcun dubbio quanto al fatto che essa non aveva mai accettato che la Deltafina dovesse inevitabilmente rivelare la richiesta di immunità ai suoi concorrenti e che, quindi, gli accertamenti non potessero più aver luogo. Essa ha sostenuto di aver ben precisato che occorreva mantenere la riservatezza per un altro mese al fine di preparare tali accertamenti (punti da 445 a 448 della motivazione della decisione controversa).

23

La Commissione affermava di aver riconosciuto tanto le difficoltà concrete della Deltafina di mantenere la riservatezza in merito alla richiesta di immunità, quanto il fatto che gli accertamenti progettati sarebbero divenuti assai improbabili se la Deltafina fosse stata costretta a rivelare la sua richiesta ai concorrenti. Orbene, essa sottolineava che, siccome il presidente della Deltafina non aveva agito sotto l’effetto di una minaccia imminente, la rivelazione del 4 aprile 2002 era stata volontaria e spontanea (punti da 450 a 453 e 459 della motivazione della decisione controversa).

24

Detta istituzione considerava che tale comportamento non poteva essere minimamente giustificato (punti da 454 a 459 della motivazione della decisione controversa).

25

La Commissione precisava pure che il fatto che la Deltafina non l’avesse informata della rivelazione fatta il 4 aprile 2002 lasciava intendere che la Deltafina non si aspettasse che l’istituzione in parola approvasse il suo comportamento (punto 449 della motivazione della decisione controversa).

26

Pertanto, la Commissione concludeva che, per «tutte le ragioni testé indicate (…) la Deltafina, nel rivelare volontariamente la sua richiesta di immunità nella riunione APTI del 4 aprile 2002, [aveva] violato l’obbligo di cooperazione cui era tenuta in forza del punto 11, lettera a), della [comunicazione sulla cooperazione del 2002]» (punto 460 della motivazione della decisione controversa).

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

27

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 gennaio 2006, la Deltafina ha proposto un ricorso diretto, in via principale, all’annullamento dell’ammenda che le è stata inflitta con la decisione controversa e, in subordine, alla riduzione dell’ammenda.

28

A sostegno del suo ricorso la Deltafina ha sollevato sette motivi di cui quattro a titolo principale, a sostegno delle conclusioni di annullamento della decisione controversa nella parte in cui la condanna al pagamento di un’ammenda, e tre in via subordinata, a sostegno della domanda di riduzione dell’importo di detta ammenda.

29

Il Tribunale ha respinto tutti i motivi dedotti dalla Deltafina, ad eccezione del sesto, cui quest’ultima aveva rinunciato.

Conclusioni delle parti

30

La Deltafina chiede che la Corte voglia:

in via principale, annullare del tutto o parzialmente la sentenza impugnata e, nella parte che la riguarda, la decisione controversa, nonché annullare o ridurre l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale; e

condannare la Commissione alle spese.

31

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere il ricorso e

condannare la Deltafina alle spese.

Sull’impugnazione

32

La Deltafina deduce quattro motivi a sostegno della sua impugnazione. Occorre esaminare anzitutto i primi due motivi congiuntamente, poi il quarto e infine il terzo.

Sul primo e sul secondo motivo

Argomenti delle parti

33

Con il primo motivo la Deltafina, anzitutto, contesta al Tribunale di non essersi pronunciato sul motivo vertente sul fatto che, a seguito della riunione del 14 marzo 2002, essa poteva concludere che la Commissione l’avesse dispensata dall’obbligo di riservatezza e che, pertanto, con la rivelazione del 4 aprile 2002, non fosse venuta meno all’obbligo di cooperazione.

34

La Deltafina sottolinea poi che, nella decisione controversa, la sola violazione dell’obbligo di cooperazione che le viene imputata è costituita dalla rivelazione del 4 aprile 2002. Conseguentemente, accertando in capo alla Deltafina una violazione dell’obbligo di cooperazione per non aver informato la Commissione di detta rivelazione, il Tribunale avrebbe violato i suoi diritti della difesa ed ecceduto i limiti della sua competenza, che era circoscritta alla valutazione della legittimità di detta decisione.

35

In terzo luogo, la Deltafina ritiene che, al punto 149 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia sostituito la propria analisi dell’obbligo di cooperazione a essa incombente all’accordo intervenuto tra la Deltafina e la Commissione in occasione della riunione del 14 marzo 2002. In realtà, per determinare il contenuto preciso di tale obbligo di cooperazione, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto delle modalità di collaborazione concordate.

36

In effetti, il Tribunale si sarebbe fondato sull’erronea premessa secondo cui l’omissione da parte della Deltafina di informare la Commissione della rivelazione della sua richiesta di immunità costituiva in ogni caso una violazione dell’obbligo di cooperazione, mentre la qualifica di tali fatti dipende dalle modalità concordate. La Commissione avrebbe potuto senz’altro, come confermerebbe il punto 12, lettera a), della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17), autorizzare la rivelazione di detta richiesta di immunità.

37

Nella fattispecie, tale autorizzazione risalirebbe alla riunione del 14 marzo 2002. Infatti, sulla base dei verbali contestuali della riunione e del susseguente comportamento delle parti interessate, il Tribunale avrebbe dovuto constatare che la Deltafina e la Commissione avevano convenuto sull’ineluttabilità di detta rivelazione e sull’ulteriore onere per detta società di fornire rapidamente altri elementi di prova.

38

La Deltafina precisa che dai verbali della riunione del 14 marzo 2002 emerge che non è stata esaminata la questione se detta rivelazione dovesse essere «volontaria e non richiesta» o «involontaria e richiesta» e ritiene che, pertanto, la valutazione del Tribunale che tiene conto della forma di detta rivelazione si basi su una ricostruzione successiva dei fatti che non può essere accettata. In ogni caso, secondo la Deltafina, qualsivoglia dubbio sul contenuto del preteso accordo concernente le modalità della sua collaborazione deve risolversi a suo favore.

39

Con il secondo motivo la Deltafina sostiene che il Tribunale ha violato gli articoli 65 e 68 del suo regolamento di procedura, per aver raccolto, in udienza, le testimonianze orali del suo avvocato, sig. R., e del sig. V. E., il funzionario della Commissione incaricato del caso, in quanto partecipanti alla riunione del 14 marzo 2002, dunque per averli sentiti come testimoni, senza che un’ordinanza avesse precisato i fatti da accertare, che detti testimoni avessero prestato giuramento e che le deposizioni fossero verbalizzate.

40

Orbene, ad avviso della Deltafina, al punto 159 della sentenza impugnata, il Tribunale si è fondato sulla testimonianza del sig. V. E. per dimostrare che quest’ultimo non aveva compreso che la Deltafina intendesse procedere alla rivelazione del 4 aprile 2002 e che, in ogni caso, egli non vi avrebbe acconsentito. Non avendo confrontato questa testimonianza con quella dell’avvocato J., che non sarebbe stato invitato a testimoniare, il Tribunale avrebbe violato il diritto della Deltafina a un processo equo.

41

La Commissione contesta gli argomenti della Deltafina.

Giudizio della Corte

42

Quanto alla ricevibilità dell’argomento sintetizzato al punto 33 della presente sentenza, cui la Commissione si oppone, si deve osservare che la Deltafina chiede alla Corte non di procedere a una nuova valutazione dei fatti, bensì di constatare un vizio di motivazione della sentenza impugnata. Questo argomento è quindi ricevibile.

43

Quanto alla ricevibilità dell’argomento sintetizzato ai punti 35 e 36 della presente sentenza, si deve rilevare che la Deltafina contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nel determinare gli obblighi di cooperazione a suo carico. Ne consegue che anche questo argomento è ricevibile.

44

Per contro, come giustamente ha osservato la Commissione, con l’argomento sintetizzato ai punti 37 e 38 della presente sentenza, la Deltafina rimette in discussione una valutazione dei fatti, ad opera del Tribunale, senza far valere alcuno snaturamento degli elementi di prova. Ora, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, un tale esame esula dalla competenza di quest’ultima, con la conseguenza che detto argomento va disatteso in quanto irricevibile.

45

Quanto al merito, va rilevato che, con l’argomento sintetizzato ai punti 33 e 34 della presente sentenza, la Deltafina contesta al Tribunale, da un lato, di non essersi pronunciato sul motivo secondo il quale la Commissione l’aveva dispensata dall’obbligo di riservatezza nonché, dall’altro, di aver operato un’illegittima sostituzione di motivi, oltrepassando in tal modo i limiti della propria competenza.

46

Per quanto riguarda la prima parte dell’argomento della Deltafina, si deve rilevare che il Tribunale ha statuito, al punto 160 della sentenza impugnata, che la Commissione non poteva aver autorizzato preventivamente la Deltafina a procedere spontaneamente alla rivelazione del 4 aprile 2002, atteso che tale società non ha dimostrato di aver prima e debitamente messo al corrente la Commissione delle proprie intenzioni.

47

Alla luce, in particolare, di tale considerazione, il Tribunale ha confermato, al punto 173 di detta sentenza, la valutazione della Commissione secondo la quale la Deltafina aveva violato il suo obbligo di cooperazione.

48

Al riguardo, risulta dai punti 441, 450 e 460 della motivazione della decisione controversa che la Commissione ha considerato che la dichiarazione volontaria e spontanea, di un’impresa che ha partecipato a un’intesa, della propria cooperazione con la Commissione ad altre imprese aventi partecipato alla medesima intesa, in una fase in cui sono previsti accertamenti in loco proprio presso tali imprese, è per natura diversa dalla scoperta, da parte delle medesime imprese, di detta collaborazione, in ragione di difficoltà pratiche per l’impresa in questione di mantenere la riservatezza sulla sua cooperazione.

49

In effetti, la Commissione ha ritenuto che una rivelazione volontaria e spontanea provi per se stessa la violazione dell’obbligo di cooperazione, salvo sia inequivocabilmente dimostrato che una tale dichiarazione sia stata, in precedenza, esplicitamente autorizzata da detta istituzione.

50

Orbene, il Tribunale ha statuito che tale ipotesi non ricorreva nella fattispecie e, pertanto, ha confermato, ai punti 160 e 173 della sentenza impugnata, la violazione, da parte della Deltafina, dell’obbligo di cooperazione, quale constatata dalla Commissione al punto 460 della motivazione della decisione controversa.

51

Contrariamente a quanto asserisce la Deltafina, tale valutazione è scevra da errori.

52

In particolare, la constatazione di fatto, ad opera del Tribunale, dell’assenza di autorizzazione preventiva esplicita, da parte della Commissione, della rivelazione spontanea del 4 aprile 2002 non è stata contestata dalla Deltafina. In tali circostanze, il Tribunale non era tenuto a respingere esplicitamente l’argomento della Deltafina volto a dimostrare la sussistenza di un accordo sull’ineluttabilità della divulgazione della sua cooperazione.

53

In effetti, posto che era spontanea, la rivelazione del 4 aprile 2002 non era inevitabile. Ammesso pure che la Commissione avesse accettato un’eventuale divulgazione non volontaria della cooperazione della Deltafina, tale accettazione non potrebbe giustificare la rivelazione spontanea effettuata da quest’ultima e non sarebbe dunque in grado di infirmare la constatazione della violazione, da parte di detta società, del proprio obbligo di cooperazione. Ne consegue che tale argomento è inconferente.

54

Quanto alla seconda parte dell’argomento avanzato per suffragare il primo motivo, ossia l’argomento vertente su un’illegittima sostituzione di motivi, risulta dai punti da 143 a 145 della sentenza impugnata che il Tribunale ha ivi proceduto a un’analisi globale dell’obbligo di cooperazione a carico dell’impresa che chiede di beneficiare, al termine del procedimento amministrativo, dell’immunità definitiva. Tale obbligo di cooperazione piena, permanente e tempestiva, di cui al punto 11, lettera a), della comunicazione sulla collaborazione del 2002, comporta segnatamente un obbligo di informazione completa riguardo a tutte le circostanze pertinenti all’indagine della Commissione.

55

Emerge inoltre dai punti 429, 449 e 459 della motivazione della decisione controversa che la Commissione ha tenuto conto dell’assenza di talune informazioni che l’impresa doveva fornire in merito, in particolare, alle circostanze in cui si era svolta la riunione del 4 aprile 2002.

56

Pertanto, il Tribunale, ai punti da 152 a 162 della sentenza impugnata, si è limitato a rispondere all’argomento presentatogli dalla Deltafina, così come esposto al punto 151 di detta sentenza. Il Tribunale non ha dunque minimamente proceduto ad una sostituzione di motivi, sicché la seconda parte dell’argomento della Deltafina deve essere disatteso.

57

Peraltro, nei limiti in cui la Deltafina sostiene, con il secondo motivo, che il Tribunale ha violato il suo diritto ad un processo equo, avendo, da un lato, raccolto, in udienza, in violazione degli articoli 65 e 68 del suo regolamento di procedura, le testimonianze orali dell’avvocato della Deltafina e del funzionario della Commissione incaricato del caso, ed essendosi fondato, dall’altro, al punto 159 della sentenza impugnata, su una di tali testimonianze, senza averla comparata con quella dell’avvocato J., che non è stato invitato a testimoniare, occorre rilevare quanto segue.

58

Anzitutto, è pacifico che il Tribunale ha sentito, in udienza, l’avvocato R. e il sig. V. E. come partecipanti alla riunione del 14 marzo 2002, nonché il sig. V. E. come partecipante alla telefonata del 22 marzo 2002. È altresì pacifico che gli interessati sono stati interrogati dal Tribunale sulla loro comprensione del contenuto di dette riunioni e telefonata, che tale interrogatorio è avvenuto al di fuori del contesto procedurale previsto all’articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale e che la Deltafina non ha sollevato alcuna obiezione al riguardo nel corso dell’udienza.

59

A tal proposito, da un lato, contrariamente a quanto pretende la Commissione, il fatto che la Deltafina non abbia sollevato alcuna obiezione nel corso della suddetta udienza non ha l’effetto di rendere il secondo motivo irricevibile (v., in tal senso, sentenza Corus UK/Commissione, C‑199/99 P, EU:C:2003:531, punti 32 e 35).

60

Dall’altro lato, come la Commissione ha giustamente rilevato, è vero che sussiste una prassi corrente e legittima del Tribunale di interrogare, su questioni tecniche o fatti complessi, rappresentanti delle parti che siano a conoscenza di dettagli rilevanti.

61

Tuttavia, nella fattispecie, come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi 116 e 117 delle conclusioni, le questioni rivolte dal Tribunale all’avvocato R. e al sig. V. E. vertevano specificamente su fatti contestati e controversi tra le parti. Né tali temi appaiono di tecnicità o di complessità particolari né risulta che l’avvocato R. e il sig. V. E. siano stati interrogati a motivo di loro specifiche conoscenze tecniche.

62

Ciò considerato, deve constatarsi che giustamente la Deltafina sostiene che, interrogando in udienza il suo avvocato e il funzionario della Commissione incaricato del caso sulla loro comprensione di quanto era stato convenuto nella riunione del 14 marzo 2002 e nella telefonata del 22 marzo 2002, il Tribunale ha ecceduto quanto detta prassi consente; invero, il suo interrogatorio ha avuto ad oggetto fatti che dovevano essere dimostrati, all’occorrenza, con testimonianze, secondo la procedura prevista all’articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale.

63

Nondimeno, contrariamente a quanto pretende la Deltafina, tale irregolarità di procedura non integra una violazione del suo diritto ad un processo equo.

64

Infatti, come ha giustamente osservato la Commissione e contrariamente a quanto sostiene la Deltafina, il Tribunale ha tenuto conto, al punto 159 della sentenza impugnata, delle dichiarazioni del funzionario della Commissione incaricato del caso solo ad abundantiam, fondando invece il suo ragionamento essenzialmente sulle prove scritte esaminate ai punti da 153 a 158 della sentenza impugnata, vale a dire, segnatamente, sui verbali della riunione del 14 marzo 2002 e della telefonata del 22 marzo 2002.

65

Come ha osservato sempre l’avvocato generale al paragrafo 120 delle conclusioni, il Tribunale poteva fondare la sua conclusione su queste sole prove documentali.

66

In particolare, tenuto conto, da un lato, del silenzio di dette prove scritte riguardo a una comunicazione esplicita, da parte della Deltafina, della sua intenzione di rivelare volontariamente la propria cooperazione con la Commissione, nonché riguardo ad un’autorizzazione esplicita da parte della Commissione a tale rivelazione, e, dall’altro, dell’importanza di una tale autorizzazione esplicita tanto per la Deltafina quanto per l’utilità degli accertamenti progettati, si deve considerare che il Tribunale ha potuto ritenere, senza errore, che l’assenza di informazione e di autorizzazione espresse fosse sufficientemente dimostrata in diritto dalle suddette prove documentali.

67

È infatti giurisprudenza costante che il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause delle quali è investito. Il valore probatorio o meno degli atti del processo rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti che, secondo una costante giurisprudenza, esula dal controllo della Corte nell’ambito del ricorso di impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale o quando l’inesattezza materiale degli accertamenti effettuati da quest’ultimo risulti dagli atti (sentenza Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, punto 163 e giurisprudenza citata).

68

Orbene, nelle circostanze di specie, posto che la Deltafina non aveva presentato nessuna domanda di audizione di testimoni e che essa non invoca alcuno snaturamento degli elementi di prova considerati dal Tribunale, quest’ultimo ha potuto ritenere che un’audizione degli avvocati R. e J. o del sig. V. E. come testimoni non fosse necessaria.

69

Ne consegue, da un lato, che il secondo motivo è infondato e, dall’altro, che il ragionamento del Tribunale, esposto ai punti da 153 a 160 della sentenza impugnata, non è minimamente viziato da una violazione dei diritti della difesa.

70

Ciò considerato, il primo e il secondo motivo devono essere respinti.

Sul quarto motivo

Argomenti delle parti

71

La Deltafina chiede alla Corte di ridurre l’ammenda che le è stata inflitta, per porre rimedio alla violazione del principio della parità di trattamento in cui sarebbe incorsa la Commissione concedendole una riduzione di ammenda identica a quella accordata alla Dimon Italia.

72

La Deltafina è dell’avviso che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto dichiarando che tale richiesta, che era stata presentata durante l’udienza di primo grado, costituiva un motivo nuovo, non fondato su elementi di diritto e di fatto emersi nel corso del procedimento, ed era come tale irricevibile. In effetti gli argomenti della Deltafina si fonderebbero su una giurisprudenza, risultante dalla sentenza del Tribunale Nintendo e Nintendo of Europe/Commissione (T‑13/03, EU:T:2009:131), intervenuta solo dopo la chiusura della fase scritta del procedimento.

73

La Commissione si oppone a questi argomenti della Deltafina.

Giudizio della Corte

74

Come risulta dall’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale e dall’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la produzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che detti motivi non si fondino su elementi di fatto o di diritto emersi nel corso del procedimento (ordinanza Arbos/Commissione, C‑615/12 P, EU:C:2013:742, punto 35).

75

Ora, dinanzi al Tribunale, la Deltafina non ha prodotto nessun elemento in grado di dimostrare che il motivo in causa si fondi su un elemento di diritto emerso durante il procedimento. Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 127 delle sue conclusioni, il principio della parità di trattamento, invocato dalla Deltafina, è un principio generale del diritto dell’Unione di cui la Corte e il Tribunale garantiscono, per giurisprudenza costante, l’osservanza, segnatamente in materia di ammende per infrazione al diritto della concorrenza.

76

Pertanto, una sentenza che precisi gli obblighi incombenti alla Commissione in virtù del principio della parità di trattamento, quale invocato dalla Deltafina, non può essere considerata un elemento di diritto nuovo che giustifichi la presentazione tardiva di un nuovo motivo.

77

Ne consegue che il quarto motivo deve essere respinto.

Sul terzo motivo

Argomenti delle parti

78

La Deltafina rileva che il procedimento dinanzi al Tribunale è durato cinque anni e otto mesi e precisa che sono trascorsi oltre quarantatré mesi tra la conclusione della fase scritta e la decisione di aprire la fase orale. Essa è dell’avviso che il procedimento sia stato eccessivamente lungo e domanda alla Corte di annullare o di ridurre sostanzialmente, nell’esercizio della sua competenza estesa anche al merito, l’ammenda inflittale, per porre rimedio alla violazione del suo diritto fondamentale di ottenere una decisione entro un termine ragionevole, sancito dagli articoli 41, paragrafo 1, e 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

79

La Commissione contesta l’argomento della Deltafina.

Giudizio della Corte

80

È d’uopo ricordare che, in quanto irregolarità procedurale costitutiva della violazione di un diritto fondamentale, il superamento di una durata ragionevole del procedimento deve consentire alla parte interessata un ricorso effettivo che le offra un adeguato risarcimento (sentenza Gascogne Sack Deutschland/Commissione, C‑40/12 P, EU:C:2013:768, punto 80).

81

Considerato che la Deltafina chiede l’annullamento della sentenza impugnata e, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta, si deve rilevare che la Corte ha già statuito che, in mancanza di indizi secondo i quali la durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale abbia avuto un’incidenza sulla soluzione della controversia, il mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento non può comportare l’annullamento della sentenza impugnata (sentenza Gascogne Sack Deutschland/Commissione, EU:C:2013:768, punto 81 e giurisprudenza citata).

82

Tale giurisprudenza si fonda, in particolare, sulla considerazione secondo cui, se il mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento non ha avuto un’incidenza sulla soluzione della controversia, l’annullamento della sentenza impugnata non porrebbe rimedio alla violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva commessa dal Tribunale (sentenza Gascogne Sack Deutschland/Commissione, EU:C:2013:768, punto 82 e giurisprudenza citata).

83

Nella fattispecie, la Deltafina non ha fornito alla Corte alcun indizio nel senso che il mancato rispetto da parte del Tribunale di una durata ragionevole del procedimento abbia potuto avere un’incidenza sulla soluzione della controversia che quest’ultimo era chiamato a decidere.

84

Inoltre, tenuto conto della necessità di far rispettare le norme sulla concorrenza del diritto dell’Unione, la Corte non può consentire alla parte ricorrente, per il solo motivo del mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento, di rimettere in discussione la fondatezza o l’importo di un’ammenda quando tutti i suoi motivi rivolti contro le constatazioni effettuate dal Tribunale in merito all’importo di tale ammenda e ai comportamenti che essa sanziona sono stati respinti (sentenza Gascogne Sack Deutschland/Commissione, EU:C:2013:768, punto 84 e giurisprudenza citata).

85

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene la Deltafina, il quarto motivo non può comportare l’annullamento, neppure parziale, della sentenza impugnata.

86

Quanto al fatto che la Deltafina chiede l’annullamento o la riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale in una misura che tenga conto delle conseguenze finanziarie subìte per l’eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale, la Corte ha statuito che la violazione da parte del Tribunale del suo obbligo, derivante dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, di decidere le controversie ad esso sottoposte entro un termine ragionevole può comportare una richiesta di risarcimento e, pertanto, deve essere sanzionata in un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale, ricorso che costituisce un rimedio effettivo (sentenza Gascogne Sack Deutschland/Commissione, EU:C:2013:768, punti 87 e 89).

87

Spetta pertanto al Tribunale, competente ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, pronunciarsi su tali domande risarcitorie, decidendo in una composizione diversa da quella che si è trovata a decidere la controversia sfociata nel procedimento la cui durata è contestata; tali domande non possono essere presentate direttamente alla Corte nel contesto di un’impugnazione (sentenza Gascogne Sack Deutschland/Commissione, EU:C:2013:768, punti 90 e 96).

88

Occorre ricordare al riguardo che, nell’ambito di un ricorso per risarcimento fondato su una violazione da parte del Tribunale dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, in quanto non avrebbe tenuto conto della necessità di osservare un termine di giudizio ragionevole, siccome tale comportamento integra una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto preordinata a conferire diritti ai soggetti dell’ordinamento (v., inter alia, sentenza Commissione/CEVA e Pfizer, C‑198/03 P, EU:C:2005:445, punto 63 e giurisprudenza citata), spetta al Tribunale, nelle sue valutazioni su detta inosservanza, tener conto delle circostanze di ciascun caso, quali la complessità della controversia e il comportamento delle parti, del principio fondamentale della certezza del diritto di cui devono beneficiare gli operatori economici e dell’obiettivo di assicurare che la concorrenza non venga falsata, così come discende dai punti da 91 a 95 della sentenza Gasgogne Sack Deutschland/Commissione (EU:C:2013:768).

89

Spetta parimenti al Tribunale valutare tanto la materialità del danno lamentato quanto il suo nesso causale con l’eccessiva durata del procedimento giurisdizionale controverso, prendendo in considerazione i principi generali applicabili negli ordinamenti giuridici degli Stati membri per decidere i ricorsi fondati su siffatte violazioni.

90

Ciò premesso, poiché è manifesto nella fattispecie, senza che le parti debbano produrre nuovi elementi al riguardo, che il Tribunale ha violato in maniera sufficientemente qualificata il proprio obbligo di statuire entro un termine ragionevole, la Corte può rilevarlo.

91

Infatti, la durata del procedimento dinanzi al Tribunale, ossia circa cinque anni e otto mesi, alla quale ha contribuito un periodo di tre anni e sette mesi intercorso tra la fine della fase scritta e l’udienza, non può essere giustificato né da una particolare complessità della causa, né dal fatto che sei dei destinatari della decisione controversa abbiano fatto ricorso per annullamento della stessa, né ancora dalla richiesta della Deltafina di ingiungere alla Commissione di esibire, nel corso della fase scritta dinanzi al Tribunale, un documento in suo possesso.

92

Dalle considerazioni svolte ai punti da 81 a 87 della presente sentenza emerge, tuttavia, che il terzo motivo dev’essere respinto.

93

Tutto ciò considerato, l’impugnazione deve essere respinta.

Sulle spese

94

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del paragrafo 1 dello stesso articolo 184, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

95

Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Deltafina, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Deltafina SpA è condannata alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

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