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Document 62011CA0658

Causa C-658/11: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 giugno 2014 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Decisione 2011/640/PESC — Base giuridica — Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Articolo 37 TUE — Accordo internazionale riguardante esclusivamente la PESC — Articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, TFUE — Obbligo di informare immediatamente e pienamente il Parlamento — Articolo 218, paragrafo 10, TFUE — Mantenimento degli effetti)

GU C 292 del 1.9.2014, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 292/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 giugno 2014 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-658/11) (1)

((Ricorso di annullamento - Decisione 2011/640/PESC - Base giuridica - Politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Articolo 37 TUE - Accordo internazionale riguardante esclusivamente la PESC - Articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, TFUE - Obbligo di informare immediatamente e pienamente il Parlamento - Articolo 218, paragrafo 10, TFUE - Mantenimento degli effetti))

2014/C 292/02

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Passos, A. Caiola e M. Allik, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis, R. Troosters e L. Gussetti, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Naert, G. Étienne, M. Bishop e G. Marhic, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, E. Ruffer e D. Hadroušek, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, N. Rouam e E. Belliard, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato), Regno di Svezia (rappresentante: A. Falk, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: L. Christie e A. Robinson, agenti, assistiti da D. Beard, QC, e da G. Facenna, barrister

Dispositivo

1)

La decisione 2011/640/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2011, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Mauritius sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall’Unione europea alla Repubblica di Mauritius e sulle condizioni delle persone sospettate di atti di pirateria dopo il trasferimento, è annullata.

2)

Gli effetti della decisione 2011/640 sono mantenuti in vigore.

3)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.

4)

La Repubblica ceca, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 58 del 25.2.2012.


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