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Document 62011CA0077

Causa C-77/11: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 settembre 2013 — Consiglio dell'Unione europea/Parlamento europeo (Ricorso di annullamento — Adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2011 — Atto del presidente del Parlamento che constata tale definitiva adozione — Articolo 314, paragrafo 9, TFUE — Redazione, da parte del Parlamento e del Consiglio, del bilancio annuale dell’Unione — Articolo 314, primo comma, TFUE — Principio dell’equilibrio istituzionale — Principio d’attribuzione dei poteri — Dovere di leale cooperazione — Rispetto delle forme sostanziali)

GU C 325 del 9.11.2013, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 325/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 settembre 2013 — Consiglio dell'Unione europea/Parlamento europeo

(Causa C-77/11) (1)

(Ricorso di annullamento - Adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2011 - Atto del presidente del Parlamento che constata tale definitiva adozione - Articolo 314, paragrafo 9, TFUE - Redazione, da parte del Parlamento e del Consiglio, del bilancio annuale dell’Unione - Articolo 314, primo comma, TFUE - Principio dell’equilibrio istituzionale - Principio d’attribuzione dei poteri - Dovere di leale cooperazione - Rispetto delle forme sostanziali)

2013/C 325/02

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: G. Maganza e M. Vitsentzatos, agenti)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: C. Pennera e R. Passos, nonché D. Gauci e R. Crowe, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: N. Díaz Abad, agente)

Oggetto

Ricorso di annullamento — Atto del presidente del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010, con il quale si stabilisce il bilancio annuale dell'Unione per l'esercizio 2011 — Scelta del fondamento giuridico — Atto atipico, privo di carattere legislativo, non conforme alla nuova procedura di bilancio stabilita dal TFUE — Inosservanza dell’equilibrio istituzionale — Violazione del principio di attribuzione dei poteri e del dovere di leale cooperazione — Violazione delle forme sostanziali — Mantenimento temporaneo degli effetti del bilancio

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 120 del 16.4.2011.


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