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Document 62010TN0430

Causa T-430/10: Ricorso proposto il 17 settembre 2010 — Magnesitas di Rubián e a./Commissione

GU C 317 del 20.11.2010, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 317/39


Ricorso proposto il 17 settembre 2010 — Magnesitas di Rubián e a./Commissione

(Causa T-430/10)

()

2010/C 317/71

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Magnesitas di Rubián, SA (Incio, Spagna), Magnesitas Navarras, SA (Zubiri, Spagna), Ellinikoi Lefkolithoi Anonimos Metalleftiki Viomichaniki Naftiliaki kai Emporiki Etaireia (Atene, Grecia) (rappresentanti: H. Brokelmann e P. Martínez Lage Sobredo, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

In via principale, annullare il n. 3 del documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili nelle industrie del cemento, della calce e dell'ossido di magnesio (GU C 166 del 25.6.2010), così come i riferimenti all’industria dell'ossido di magnesio presenti negli altri numeri dello stesso;

in subordine, e nell’ipotesi in cui il Tribunale non annullasse integralmente il n. 3 dell’atto menzionato, annullare in ogni caso il n. 3.5.5.4 del medesimo, inclusi segnatamente i valori di emissione fissati nella tabella 3.11, e

in ogni caso, condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto avverso un atto adottato dalla Commissione nell’ambito della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, che stabilisce un sistema di riduzione dell’inquinamento e prevede un meccanismo di autorizzazione per determinati impianti industriali.

Nell’atto in questione si contempla come miglior tecnica disponibile (MTD) la riduzione delle emissioni di SOx derivate dai gas prodotti e si fissano alcuni valori di emissione di SOx che, oltre ad essere più ridotti rispetto a qualsiasi altro settore, sono raggiungibili, ad avviso delle ricorrenti, solamente attraverso l’utilizzo di tecniche che provocano seri danni all’ambiente. D’altro canto, sempre a parere delle ricorrenti, i menzionati valori sono stati determinati basandosi sui dati forniti da una sola impresa e prescindendo dalla procedura a tal fine stabilita.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono quattro motivi.

Mancanza di competenza della Commissione Europea.

A tale riguardo viene affermato che la Commissione non aveva la competenza per includere la produzione di ossido di magnesio nell’atto impugnato.

Esistenza di vizi sostanziali di forma.

Secondo le ricorrenti, l’atto impugnato è affetto da tre vizi sostanziali di forma:

la mancata comunicazione alle parti dell’avvio del procedimento di elaborazione dell’atto impugnato e la loro partecipazione tardiva allo stesso;

la mancanza, nell’atto impugnato, delle «split views» presentate dalle ricorrenti,

il mancato rispetto del termine stabilito per l’analisi del progetto preliminare finale dell’atto impugnato.

Violazione dell’art. 1 della direttiva 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, in quanto l’atto impugnato viola lo scopo dichiarato all’art. 1 della citata direttiva, consistente nella protezione dell’ambiente nel suo complesso.

Violazione del principio generale di parità di trattamento.

Le ricorrenti lamentano che l’atto impugnato viola il principio di uguaglianza trattando allo stesso modo imprese che si trovano in situazioni diverse.


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