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Document 62010TN0430
Case T-430/10: Action brought on 17 September 2010 — Magnesitas de Rubián and Others v Commission
Causa T-430/10: Ricorso proposto il 17 settembre 2010 — Magnesitas di Rubián e a./Commissione
Causa T-430/10: Ricorso proposto il 17 settembre 2010 — Magnesitas di Rubián e a./Commissione
GU C 317 del 20.11.2010, p. 39–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 317/39 |
Ricorso proposto il 17 settembre 2010 — Magnesitas di Rubián e a./Commissione
(Causa T-430/10)
()
2010/C 317/71
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Magnesitas di Rubián, SA (Incio, Spagna), Magnesitas Navarras, SA (Zubiri, Spagna), Ellinikoi Lefkolithoi Anonimos Metalleftiki Viomichaniki Naftiliaki kai Emporiki Etaireia (Atene, Grecia) (rappresentanti: H. Brokelmann e P. Martínez Lage Sobredo, abogados)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
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In via principale, annullare il n. 3 del documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili nelle industrie del cemento, della calce e dell'ossido di magnesio (GU C 166 del 25.6.2010), così come i riferimenti all’industria dell'ossido di magnesio presenti negli altri numeri dello stesso; |
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in subordine, e nell’ipotesi in cui il Tribunale non annullasse integralmente il n. 3 dell’atto menzionato, annullare in ogni caso il n. 3.5.5.4 del medesimo, inclusi segnatamente i valori di emissione fissati nella tabella 3.11, e |
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in ogni caso, condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto avverso un atto adottato dalla Commissione nell’ambito della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, che stabilisce un sistema di riduzione dell’inquinamento e prevede un meccanismo di autorizzazione per determinati impianti industriali.
Nell’atto in questione si contempla come miglior tecnica disponibile (MTD) la riduzione delle emissioni di SOx derivate dai gas prodotti e si fissano alcuni valori di emissione di SOx che, oltre ad essere più ridotti rispetto a qualsiasi altro settore, sono raggiungibili, ad avviso delle ricorrenti, solamente attraverso l’utilizzo di tecniche che provocano seri danni all’ambiente. D’altro canto, sempre a parere delle ricorrenti, i menzionati valori sono stati determinati basandosi sui dati forniti da una sola impresa e prescindendo dalla procedura a tal fine stabilita.
A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono quattro motivi.
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Mancanza di competenza della Commissione Europea. A tale riguardo viene affermato che la Commissione non aveva la competenza per includere la produzione di ossido di magnesio nell’atto impugnato. |
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Esistenza di vizi sostanziali di forma. Secondo le ricorrenti, l’atto impugnato è affetto da tre vizi sostanziali di forma:
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Violazione dell’art. 1 della direttiva 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, in quanto l’atto impugnato viola lo scopo dichiarato all’art. 1 della citata direttiva, consistente nella protezione dell’ambiente nel suo complesso. |
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Violazione del principio generale di parità di trattamento. Le ricorrenti lamentano che l’atto impugnato viola il principio di uguaglianza trattando allo stesso modo imprese che si trovano in situazioni diverse. |