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Document 62010TN0321

    Causa T-321/10: Ricorso presentato il 4 agosto 2010 — SA.PAR./OHMI — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI)

    GU C 260 del 25.9.2010, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.9.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 260/25


    Ricorso presentato il 4 agosto 2010 — SA.PAR./OHMI — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI)

    (Causa T-321/10)

    ()

    2010/C 260/34

    Lingua di deposito del ricorso: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: SA.PAR. Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Masetti Zannini de Concina, avvocato, M. Bussoletti, avvocato, G. Petrocchi, avvocato)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Salini Costruttori SpA (Roma, Italia)

    Conclusioni della ricorrente

    Accogliere il presente ricorso.

    Annullare la decisione emessa dalla prima Commissione di ricorso presso l’UAMI in data 21 aprile 2010 per violazione degli artt. 52, n. 1, lett. b) e 53, n. 1, lett. a) RMC e per difetto di motivazione.

    Condannare l’UAMI alle spese del presente procedimento e di quello avanti la Commissione di ricorso.

    Motivi e principali argomenti

    Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: Marchio verbale «GRUPPO SALINI» (richiesta di registrazione n. 3 832 161), per servizi nelle classi 36, 37 e 42.

    Titolare del marchio comunitario: La ricorrente.

    Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: SALINI COSTRUTTORI S.p.A.

    Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: Marchio notoriamente conosciuto in Italia, marchio di fatto, nome a dominio e denominazione societaria «SALINI», per servizi nelle classi 36, 37 e 42.

    Decisione della divisione di annullamento: Rigetto della domanda di nullità.

    Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione impugnata e dichiarazione di nullità del marchio comunitario.

    Motivi dedotti: Violazione dell’art. 53, n. 1, lett. a), del Regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, in combinato disposto con l’art. 8, n. 1, lett. b), e n. 2, lett. c), del medesimo, nonché violazione del suo art. 52, n. 1, lett. b) e difetto di motivazione.


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