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Document 62010TN0321
Case T-321/10: Action brought on 4 August 2010 — SA.PAR. v OHIM — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI)
Causa T-321/10: Ricorso presentato il 4 agosto 2010 — SA.PAR./OHMI — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI)
Causa T-321/10: Ricorso presentato il 4 agosto 2010 — SA.PAR./OHMI — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI)
GU C 260 del 25.9.2010, p. 25–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 260/25 |
Ricorso presentato il 4 agosto 2010 — SA.PAR./OHMI — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI)
(Causa T-321/10)
()
2010/C 260/34
Lingua di deposito del ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: SA.PAR. Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Masetti Zannini de Concina, avvocato, M. Bussoletti, avvocato, G. Petrocchi, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Salini Costruttori SpA (Roma, Italia)
Conclusioni della ricorrente
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Accogliere il presente ricorso. |
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Annullare la decisione emessa dalla prima Commissione di ricorso presso l’UAMI in data 21 aprile 2010 per violazione degli artt. 52, n. 1, lett. b) e 53, n. 1, lett. a) RMC e per difetto di motivazione. |
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Condannare l’UAMI alle spese del presente procedimento e di quello avanti la Commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: Marchio verbale «GRUPPO SALINI» (richiesta di registrazione n. 3 832 161), per servizi nelle classi 36, 37 e 42.
Titolare del marchio comunitario: La ricorrente.
Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: SALINI COSTRUTTORI S.p.A.
Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: Marchio notoriamente conosciuto in Italia, marchio di fatto, nome a dominio e denominazione societaria «SALINI», per servizi nelle classi 36, 37 e 42.
Decisione della divisione di annullamento: Rigetto della domanda di nullità.
Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione impugnata e dichiarazione di nullità del marchio comunitario.
Motivi dedotti: Violazione dell’art. 53, n. 1, lett. a), del Regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, in combinato disposto con l’art. 8, n. 1, lett. b), e n. 2, lett. c), del medesimo, nonché violazione del suo art. 52, n. 1, lett. b) e difetto di motivazione.