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Document 62010TN0302
Case T-302/10: Action brought on 15 July 2010 — Crocs v OHIM — Holey Soles and Partenaire Hospitalier International (Representation of footwear)
Causa T-302/10: Ricorso proposto il 15 luglio 2010 — Crocs/UAMI — Holey Soles e Partenaire Hospitalier International (Rappresentazione di calzature)
Causa T-302/10: Ricorso proposto il 15 luglio 2010 — Crocs/UAMI — Holey Soles e Partenaire Hospitalier International (Rappresentazione di calzature)
GU C 260 del 25.9.2010, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 260/19 |
Ricorso proposto il 15 luglio 2010 — Crocs/UAMI — Holey Soles e Partenaire Hospitalier International (Rappresentazione di calzature)
(Causa T-302/10)
()
2010/C 260/26
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Crocs, Inc. (Delaware, USA) (rappresentanti: I. R. Craig, Solicitor)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Holey Soles Holdings Ltd (Vancouver, Canada) e Partenaire Hospitalier International (La Haie Foissière, Francia)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 marzo 2010, pratica R 9/2008-3; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Disegno comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: n. 257001-0001 (calzature)
Titolare del disegno comunitario soggetto al procedimento per declaratoria di nullità: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del disegno comunitario: i controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso
Decisione della divisione di annullamento: declaratoria di nullità del disegno comunitario
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: la ricorrente sostiene che la decisione contestata viola gli artt. 7, n. 1, e 6, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, su disegni e modelli comunitari, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente applicato le disposizioni di detti articoli e sarebbe pervenuta a conclusioni non corrette per quanto riguarda la novità, l’individualità e la funzione tecnica di tale disegno comunitario.