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Document 62010TN0302

    Causa T-302/10: Ricorso proposto il 15 luglio 2010 — Crocs/UAMI — Holey Soles e Partenaire Hospitalier International (Rappresentazione di calzature)

    GU C 260 del 25.9.2010, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.9.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 260/19


    Ricorso proposto il 15 luglio 2010 — Crocs/UAMI — Holey Soles e Partenaire Hospitalier International (Rappresentazione di calzature)

    (Causa T-302/10)

    ()

    2010/C 260/26

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Crocs, Inc. (Delaware, USA) (rappresentanti: I. R. Craig, Solicitor)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Holey Soles Holdings Ltd (Vancouver, Canada) e Partenaire Hospitalier International (La Haie Foissière, Francia)

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 marzo 2010, pratica R 9/2008-3;

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Disegno comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: n. 257001-0001 (calzature)

    Titolare del disegno comunitario soggetto al procedimento per declaratoria di nullità: la ricorrente

    Richiedente la dichiarazione di nullità del disegno comunitario: i controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso

    Decisione della divisione di annullamento: declaratoria di nullità del disegno comunitario

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

    Motivi dedotti: la ricorrente sostiene che la decisione contestata viola gli artt. 7, n. 1, e 6, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, su disegni e modelli comunitari, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente applicato le disposizioni di detti articoli e sarebbe pervenuta a conclusioni non corrette per quanto riguarda la novità, l’individualità e la funzione tecnica di tale disegno comunitario.


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