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Document 62010TN0301
Case T-301/10: Action brought on 14 July 2010 — In ‘t Veld v Commission
Causa T-301/10: Ricorso proposto il 14 luglio 2010 — In ‘t Veld/Commissione
Causa T-301/10: Ricorso proposto il 14 luglio 2010 — In ‘t Veld/Commissione
GU C 260 del 25.9.2010, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 260/18 |
Ricorso proposto il 14 luglio 2010 — In ‘t Veld/Commissione
(Causa T-301/10)
()
2010/C 260/25
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sophie in ‘t Veld (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti O. Brouwer e J. Blockx)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della Commissione 4 maggio 2010, rif. SG.E.3/HP/psi-Ares (2010) 234950, che rifiuta di accogliere integralmente la domanda confermativa della ricorrente di accesso a documenti; e |
— |
Condannare la convenuta alle spese, comprese quelle di eventuali intervenienti. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso la ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 263 del TFUE, l’annullamento della decisione della Commissione 4 maggio 2010 che rifiuta un accesso completo a documenti relativi ai negoziati di un nuovo accordo commerciale anticontraffazione, richiesti dalla ricorrente conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 (1).
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:
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In primo luogo, la decisione della Commissione viola l’art. 8, n. 3, del regolamento n. 1049/2001, poiché essa nega implicitamente l’accesso ad diversi documenti richiesti dalla ricorrente senza motivare le ragioni di tale diniego. |
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In secondo luogo, la decisione di cui trattasi è basata su un’errata applicazione dell’art. 4, n. 4, del regolamento n. 1049/2001, in quanto la Commissione non ha trattato tale disposizione come una norma processuale riguardante la consultazione dei terzi e l’ha applicata di fatto come un’ulteriore eccezione all’obbligo di divulgare i documenti. |
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In terzo luogo, la decisione della Commissione ha applicato erroneamente in diritto e in fatto l’art. 4, n. 1, lett. a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001:
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Inoltre, qualora il Tribunale ritenesse che certe parti dei documenti richiesti dalla ricorrente siano tutelate in base all’art. 4, n. 1, lett. a, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, la ricorrente fa valere che l’art. 4, n. 6, è stato erroneamente applicato e che il principio di proporzionalità è stato violato, in quanto la Commissione non ha considerato se fosse opportuno concedere un accesso parziale e limitare il diniego alle parti di documenti ove ciò era opportuno e strettamente necessario. |
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Infine, la ricorrente osserva altresì che la Commissione non ha soddisfatto il proprio obbligo di motivare la decisione di cui trattasi, violando pertanto l’art. 296 del TFUE. |
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).