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Document 62010TN0206

    Causa T-206/10: Ricorso proposto il 30 aprile 2010 — Vesteda Groep/Commissione

    GU C 179 del 3.7.2010, p. 53–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.7.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 179/53


    Ricorso proposto il 30 aprile 2010 — Vesteda Groep/Commissione

    (Causa T-206/10)

    (2010/C 179/90)

    Lingua processuale: l'olandese

    Parti

    Ricorrente: Vesteda Groep BV (Maastricht, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti G. van der Wal e T. Boesman)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    annullare la decisione della Commissione 15 dicembre 2009;

    condannare la Commissione alle spese del procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione 15 dicembre 2009, C(2010) 26 def., relativa al regime di aiuti E 2/2005 e N 642/2009 (Paesi Bassi) — Aiuto esistente e progetto di aiuto speciale ad imprese operanti nel settore dell’edilizia residenziale sociale. A sostegno del suo ricorso essa deduce tre motivi.

    In primo luogo, la ricorrente asserisce che la Commissione, ai punti 25-37 della decisione contestata, ha, a torto e scorrettamente sotto il profilo del diritto, reputato che il sistema olandese per il finanziamento dell’edilizia residenziale sociale e tutte le relative modifiche a partire dall’introduzione del Trattato CEE costituiscano aiuti esistenti, e che, per tale motivo, la valutazione della Commissione è stata effettuata nel contesto dell’art. 108, n. 5 TFUE e del regolamento n. 659/1999 (1). La ricorrente addebita alla Commissione di aver commesso errori di valutazione, di non aver verificato in modo sufficiente le modifiche del citato sistema e di aver motivato in modo insufficiente la decisione impugnata.

    In secondo luogo, la ricorrente lamenta che la Commissione, nella decisione impugnata ex art. 19 del regolamento n. 659/1999, avrebbe, indebitamente e scorrettamente sotto il profilo del diritto, accettato le misure proposte dai Paesi Bassi ai sensi dell’art. 19, n. 1, del regolamento n. 659/1999. Le misure specifiche accettate dalla Commissione sarebbero insufficienti e/o inadeguate a garantire la compatibilità dell’aiuto esistente con gli artt. 106 e 107 TFUE. Inoltre, la Commissione avrebbe applicato scorrettamente i requisiti di cui all’art. 106, n. 2, TFUE e motivato insufficientemente la sua valutazione.

    In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe, indebitamente e scorrettamente sotto il profilo del diritto, omesso di avviare la procedura ex artt. 108, n. 2, TFUE e 4, n. 4, del regolamento n. 659/1999.


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).


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