Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TN0135

    Causa T-135/10: Ricorso proposto il 23 marzo 2010 — Pieno žvaigždės/UAMI — Fattoria Scaldasole (Iogurt.)

    GU C 134 del 22.5.2010, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.5.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 134/47


    Ricorso proposto il 23 marzo 2010 — Pieno žvaigždės/UAMI — Fattoria Scaldasole (Iogurt.)

    (Causa T-135/10)

    2010/C 134/76

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: AB «Pieno žvaigždės» (Vilnius, Lituania) (rappresentanti: avv.ti I. Lukauskienė e R. Žabolienė)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fattoria Scaldasole Srl (Monguzzo, Italia)

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 gennaio 2010, procedimento R 1070/2009-2; e

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Iogurt.», per prodotti della classe 29

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

    Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione lituana del marchio figurativo «jogurtas», per prodotti della classe 29; registrazione comunitaria del marchio figurativo «jogurt», per prodotti della classe 29

    Decisione della divisione di opposizione: rigetto integrale dell’opposizione

    Decisione della commissione di ricorso: ha considerato il ricorso non proposto

    Motivi dedotti: violazione dell’art. 60 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in combinato disposto con l’art. 8 del regolamento della Commissione n. 2869/95 (1), in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che la tassa per il ricorso non era stata pagata entro il termine prescritto di due mesi dalla data di notifica della decisione impugnata.


    (1)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2869, relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (GU L 303, pag. 33)


    Top