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Document 62010TN0135
Case T-135/10: Action brought on 23 March 2010 — Pieno žvaigždės v OHIM — Fattoria Scaldasole (Iogurt.)
Causa T-135/10: Ricorso proposto il 23 marzo 2010 — Pieno žvaigždės/UAMI — Fattoria Scaldasole (Iogurt.)
Causa T-135/10: Ricorso proposto il 23 marzo 2010 — Pieno žvaigždės/UAMI — Fattoria Scaldasole (Iogurt.)
GU C 134 del 22.5.2010, p. 47–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 134/47 |
Ricorso proposto il 23 marzo 2010 — Pieno žvaigždės/UAMI — Fattoria Scaldasole (Iogurt.)
(Causa T-135/10)
2010/C 134/76
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: AB «Pieno žvaigždės» (Vilnius, Lituania) (rappresentanti: avv.ti I. Lukauskienė e R. Žabolienė)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fattoria Scaldasole Srl (Monguzzo, Italia)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 gennaio 2010, procedimento R 1070/2009-2; e |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Iogurt.», per prodotti della classe 29
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione lituana del marchio figurativo «jogurtas», per prodotti della classe 29; registrazione comunitaria del marchio figurativo «jogurt», per prodotti della classe 29
Decisione della divisione di opposizione: rigetto integrale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: ha considerato il ricorso non proposto
Motivi dedotti: violazione dell’art. 60 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in combinato disposto con l’art. 8 del regolamento della Commissione n. 2869/95 (1), in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che la tassa per il ricorso non era stata pagata entro il termine prescritto di due mesi dalla data di notifica della decisione impugnata.
(1) Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2869, relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (GU L 303, pag. 33)