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Document 62010TA0317
Case T-317/10 P: Judgment of the General Court of 11 September 2013 — L v Parliament (Appeals — Staff cases — Members of the temporary staff — Contract for an indefinite period — Decision to dismiss — Obligation to state reasons — Loss of trust)
Causa T-317/10 P: Sentenza del Tribunale dell’ 11 settembre 2013 — L/Parlamento ( «Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Contratto a tempo indeterminato — Decisione di licenziamento — Obbligo di motivazione — Perdita di fiducia» )
Causa T-317/10 P: Sentenza del Tribunale dell’ 11 settembre 2013 — L/Parlamento ( «Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Contratto a tempo indeterminato — Decisione di licenziamento — Obbligo di motivazione — Perdita di fiducia» )
GU C 304 del 19.10.2013, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 304/9 |
Sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2013 — L/Parlamento
(Causa T-317/10 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Contratto a tempo indeterminato - Decisione di licenziamento - Obbligo di motivazione - Perdita di fiducia)
2013/C 304/18
Lingua processuale: il lituano
Parti
Ricorrente: L (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: inizialmente A. Sèbe e V. Sviderskis, successivamente A. Sèbe, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente S. Seyr, K. Zejdová e L. Mašalaitė-Chouteau, successivamente S. Seyr, K. Zejdová e S. Milius, e da ultimo S. Seyr e S. Alves, agenti)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea [dato riservato] (2), diretta all’annullamento di tale sentenza.
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea [dato riservato] è annullata, in quanto ha omesso di statuire sul motivo vertente sulla violazione del principio d’imparzialità, ha respinto il motivo vertente sull’inesattezza materiale e su un errore manifesto di valutazione e ha dichiarato che il ricorrente non aveva chiesto la condanna del Parlamento alle spese. |
2) |
L’impugnazione è respinta quanto al resto. |
3) |
Il ricorso proposto dal sig. L dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa [dato riservato] è respinto quanto al resto. |
4) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia a quello d’impugnazione. |
(2) Dati riservati omessi.