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Document 62010TA0317

Causa T-317/10 P: Sentenza del Tribunale dell’ 11 settembre 2013 — L/Parlamento ( «Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Contratto a tempo indeterminato — Decisione di licenziamento — Obbligo di motivazione — Perdita di fiducia» )

GU C 304 del 19.10.2013, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 304/9


Sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2013 — L/Parlamento

(Causa T-317/10 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Contratto a tempo indeterminato - Decisione di licenziamento - Obbligo di motivazione - Perdita di fiducia)

2013/C 304/18

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: L (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: inizialmente A. Sèbe e V. Sviderskis, successivamente A. Sèbe, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente S. Seyr, K. Zejdová e L. Mašalaitė-Chouteau, successivamente S. Seyr, K. Zejdová e S. Milius, e da ultimo S. Seyr e S. Alves, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea [dato riservato] (2), diretta all’annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea [dato riservato] è annullata, in quanto ha omesso di statuire sul motivo vertente sulla violazione del principio d’imparzialità, ha respinto il motivo vertente sull’inesattezza materiale e su un errore manifesto di valutazione e ha dichiarato che il ricorrente non aveva chiesto la condanna del Parlamento alle spese.

2)

L’impugnazione è respinta quanto al resto.

3)

Il ricorso proposto dal sig. L dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa [dato riservato] è respinto quanto al resto.

4)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia a quello d’impugnazione.


(1)  GU C 340 del 19.11.2011.

(2)  Dati riservati omessi.


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