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Document 62010CN0452

Causa C-452/10 P: Ricorso proposto il 16 settembre 2010 da BNP Paribas e Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 1 o luglio 2010 nella causa T-335/08, BNP Paribas e BNL/Commissione

GU C 317 del 20.11.2010, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 317/22


Ricorso proposto il 16 settembre 2010 da BNP Paribas e Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 1o luglio 2010 nella causa T-335/08, BNP Paribas e BNL/Commissione

(Causa C-452/10 P)

()

2010/C 317/39

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: BNP Paribas, Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) (rappresentanti: R. Silvestri, G. Escalar e M. Todino, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che la Corte:

Annulli integralmente la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea (Quinta Sezione) del 1o luglio 2010 nella causa T-335/08, BNP Paribas e Banca Nazionale del Lavoro/Commissione europea, notificata a mezzo telefax il 1o luglio 2010 (GU C 221 del 14 agosto 2010, pag. 39) e, per l'effetto

i)

accolga le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo in primo grado volte a sollecitare l'annullamento integrale della Decisione 2008/711/CE emessa dalla Commissione europea in data 11 marzo 2008, n. C(2008) 869def., relativa all'aiuto di Stato C 15/2007, (ex NN 20/2007), cui l'Italia ha dato esecuzione, «concernente incentivi fiscali a favore di taluni istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria» (GU L 237, pag. 70) ovvero

ii)

in subordine rinvii la causa al Tribunale per un riesame alla luce della sentenza della Corte.

Condanni la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

1)

Il Tribunale non ha esercitato un sindacato forte sulla decisione della Commissione, rinunciando a verificare se fosse legittima la scelta della Commissione di non tenere conto della situazione degli enti conferenti ai fini della determinazione della natura selettiva del regime censurato;

2)

Il Tribunale ha travisato la giurisprudenza della Corte che consente di giustificare la specificità di una misura fiscale alla luce della logica del sistema impositivo generale, assumendo come parametri per la propria valutazione le sole coordinate suggerite dalla Commissione nella propria decisione;

3)

Il Tribunale ha travisato la giurisprudenza relativa al requisito della selettività di un aiuto di stato, secondo cui la selettività di una misura fiscale va valutata avendo riguardo semplicemente agli effetti che essa è suscettibile di causare dal punto di vista dell'imposizione;

4)

Il Tribunale ha compiuto uno snaturamento dei fatti, ritenendo erroneamente che il regime di riallineamento generale non consentisse alle imprese di riallineare il costo fiscale dei beni relativi ad aziende ricevute in conferimento ai maggiori valori iscritti in bilancio;

5)

Infine, il Tribunale si è indebitamente sostituito alla Commissione, elaborando ex novo delle motivazioni a sostegno della decisione della Commissione impugnata.


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