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Document 62010CN0452
Case C-452/10 P: Appeal brought on 16 September 2010 by BNP Paribas and Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) against the judgment of the General Court (Fifth Chamber) delivered on 1 July 2010 in Case T-335/08 BNP Paribas and BNL v Commission
Causa C-452/10 P: Ricorso proposto il 16 settembre 2010 da BNP Paribas e Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 1 o luglio 2010 nella causa T-335/08, BNP Paribas e BNL/Commissione
Causa C-452/10 P: Ricorso proposto il 16 settembre 2010 da BNP Paribas e Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 1 o luglio 2010 nella causa T-335/08, BNP Paribas e BNL/Commissione
GU C 317 del 20.11.2010, p. 22–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 317/22 |
Ricorso proposto il 16 settembre 2010 da BNP Paribas e Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 1o luglio 2010 nella causa T-335/08, BNP Paribas e BNL/Commissione
(Causa C-452/10 P)
()
2010/C 317/39
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrenti: BNP Paribas, Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) (rappresentanti: R. Silvestri, G. Escalar e M. Todino, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che la Corte:
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Annulli integralmente la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea (Quinta Sezione) del 1o luglio 2010 nella causa T-335/08, BNP Paribas e Banca Nazionale del Lavoro/Commissione europea, notificata a mezzo telefax il 1o luglio 2010 (GU C 221 del 14 agosto 2010, pag. 39) e, per l'effetto
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— |
Condanni la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
1) |
Il Tribunale non ha esercitato un sindacato forte sulla decisione della Commissione, rinunciando a verificare se fosse legittima la scelta della Commissione di non tenere conto della situazione degli enti conferenti ai fini della determinazione della natura selettiva del regime censurato; |
2) |
Il Tribunale ha travisato la giurisprudenza della Corte che consente di giustificare la specificità di una misura fiscale alla luce della logica del sistema impositivo generale, assumendo come parametri per la propria valutazione le sole coordinate suggerite dalla Commissione nella propria decisione; |
3) |
Il Tribunale ha travisato la giurisprudenza relativa al requisito della selettività di un aiuto di stato, secondo cui la selettività di una misura fiscale va valutata avendo riguardo semplicemente agli effetti che essa è suscettibile di causare dal punto di vista dell'imposizione; |
4) |
Il Tribunale ha compiuto uno snaturamento dei fatti, ritenendo erroneamente che il regime di riallineamento generale non consentisse alle imprese di riallineare il costo fiscale dei beni relativi ad aziende ricevute in conferimento ai maggiori valori iscritti in bilancio; |
5) |
Infine, il Tribunale si è indebitamente sostituito alla Commissione, elaborando ex novo delle motivazioni a sostegno della decisione della Commissione impugnata. |