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Document 62010CN0381
Case C-381/10: Reference for a preliminary ruling from the Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Austria) lodged on 29 July 2010 — Astrid Preissl KEG v Landeshauptmann von Wien
Causa C-381/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Österreich) il 29 luglio 2010 — Astrid Preissl KEG/Landeshauptmann von Wien
Causa C-381/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Österreich) il 29 luglio 2010 — Astrid Preissl KEG/Landeshauptmann von Wien
GU C 274 del 9.10.2010, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 274/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Österreich) il 29 luglio 2010 — Astrid Preissl KEG/Landeshauptmann von Wien
(Causa C-381/10)
()
2010/C 274/18
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Unabhängiger Verwaltungssenat Wien
Parti
Ricorrente: Astrid Preissl KEG
Resistente: Landeshauptmann von Wien
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la prescrizione di cui all’allegato II, capitolo I, n. 4 del regolamento CE n. 852/2004 (1), «Deve essere disponibile un sufficiente numero di lavabi…[e questi] devono disporre di acqua corrente fredda e calda» debba essere interpretato nel senso che nell’espressione utilizzata nella versione in lingua tedesca con il termine «Handwaschbecken» — (lavabi) — debba intendersi qualsiasi impianto (che dispone di un allacciamento di acqua calda) per il lavaggio delle mani, o se con il termine «Handwaschbecken» debba intendersi un lavabo che serva esclusivamente per il lavaggio delle mani. |
2) |
In base a quali criteri debba stabilirsi quando siano soddisfatti i requisiti di igiene standard di cui all’allegato II, capitolo I, n. 4 del regolamento CE n. 852/2004, quali risultano dalla locuzione «devono disporre di […] materiale per lavarsi le mani e un sistema igienico di asciugatura». Se tale disposizione dell’allegato debba interpretarsi nel senso che un apparecchio per l’asciugatura delle mani e, rispettivamente, un rubinetto per l’acqua soddisfi i requisiti igienici di cui all’allegato II, capitolo I, n. 4 del regolamento CE n. 852/2004, solo se il suddetto apparecchio, o, rispettivamente, il suddetto rubinetto possa essere usato, senza dover essere toccato con le mani. |
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 852/2004, sull’igiene dei prodotti alimentari; GU L 139, pag. 1.