EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0381

Causa C-381/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Österreich) il 29 luglio 2010 — Astrid Preissl KEG/Landeshauptmann von Wien

GU C 274 del 9.10.2010, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 274/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Österreich) il 29 luglio 2010 — Astrid Preissl KEG/Landeshauptmann von Wien

(Causa C-381/10)

()

2010/C 274/18

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Verwaltungssenat Wien

Parti

Ricorrente: Astrid Preissl KEG

Resistente: Landeshauptmann von Wien

Questioni pregiudiziali

1)

Se la prescrizione di cui all’allegato II, capitolo I, n. 4 del regolamento CE n. 852/2004 (1), «Deve essere disponibile un sufficiente numero di lavabi…[e questi] devono disporre di acqua corrente fredda e calda» debba essere interpretato nel senso che nell’espressione utilizzata nella versione in lingua tedesca con il termine «Handwaschbecken» — (lavabi) — debba intendersi qualsiasi impianto (che dispone di un allacciamento di acqua calda) per il lavaggio delle mani, o se con il termine «Handwaschbecken» debba intendersi un lavabo che serva esclusivamente per il lavaggio delle mani.

2)

In base a quali criteri debba stabilirsi quando siano soddisfatti i requisiti di igiene standard di cui all’allegato II, capitolo I, n. 4 del regolamento CE n. 852/2004, quali risultano dalla locuzione «devono disporre di […] materiale per lavarsi le mani e un sistema igienico di asciugatura». Se tale disposizione dell’allegato debba interpretarsi nel senso che un apparecchio per l’asciugatura delle mani e, rispettivamente, un rubinetto per l’acqua soddisfi i requisiti igienici di cui all’allegato II, capitolo I, n. 4 del regolamento CE n. 852/2004, solo se il suddetto apparecchio, o, rispettivamente, il suddetto rubinetto possa essere usato, senza dover essere toccato con le mani.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 852/2004, sull’igiene dei prodotti alimentari; GU L 139, pag. 1.


Top