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Document 62010CN0369

    Causa C-369/10 P: Impugnazione proposta il 22 luglio 2010 dalla Ravensburger AG contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 19 maggio 2010 , causa T-108/09: Ravensburger AG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Educa Borras, S.A.

    GU C 260 del 25.9.2010, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.9.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 260/10


    Impugnazione proposta il 22 luglio 2010 dalla Ravensburger AG contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 19 maggio 2010, causa T-108/09: Ravensburger AG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Educa Borras, S.A.

    (Causa C-369/10 P)

    ()

    2010/C 260/13

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Ravensburger AG (rappresentanti: avv.ti H. Harte-Bavendamm, M. Goldmann, Rechtsanwälte)

    Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Educa Borras, S.A.

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    accogliere il ricorso contro la sentenza del Tribunale 19 maggio 2010, (causa T-108/09);

    annullare la sentenza del Tribunale;

    annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 8 gennaio 2009 (procedimento R 305/2008-2) e, se del caso, la decisione della divisione di annullamento 3 settembre 2006 (Caso 1107C);

    se necessario, rinviare la causa all’UAMI per un nuovo esame;

    condannare l’interveniente e l’UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente nella presente impugnazione.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente afferma che la sentenza contestata dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi:

    1)

    Snaturamento degli elementi di prova nel travisare le affermazioni di fatto della ricorrente relative all’elenco di prodotti oggetto del marchio comunitario di cui trattasi, asserendo che era «pacifico nel caso presente che i prodotti per i quali il marchio in esame è stato registrato includono, in particolare, giochi di memoria».

    2)

    Snaturamento degli elementi di prova nell’applicare l’art. 52, n. 1, lett. a), nel combinato disposto con l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio comunitario (1) e applicazione di un criterio errato e troppo restrittivo nel valutare il carattere descrittivo di un marchio denominativo, segnatamente il marchio comunitario «MEMORY», registrazione n. 1 203 629.

    3)

    Snaturamento degli elementi di prova nell’applicare l’art. 52, n. 1, lett. a), nel combinato disposto con l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario e applicazione di un criterio errato e troppo restrittivo nel valutare l’assenza di carattere distintivo di un marchio denominativo, segnatamente il marchio comunitario «MEMORY», registrazione n. 1 203 629.

    4)

    Snaturamento degli elementi di prova nel fare affidamento quasi esclusivamente sull’asserito uso linguistico nei paesi lontani non europei.


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


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